Legge Bilancio 2020. Forfetari: professionisti con credito d’imposta

Pubblicato il 06 gennaio 2020

La legge di Bilancio 2020 ha ritoccato il regime forfetario, con modifiche alle condizioni di accesso, nuove esclusioni, un regime premiale ed un credito d’imposta.

Si ricorda che il regime è riservato alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro.

È saltato l’allargamento, con sostitutiva del 20%, ai ricavi/compensi nel range 65.001 - 100mila euro.

Legge Bilancio 2020. Forfetari. Professionisti accesso al credito d’imposta

La Manovra porta un credito d’imposta per i professionisti in flat tax.

Riguarda gli investimenti in beni nuovi strumentali all’esercizio d’impresa ed entra al posto dell’iper e del super ammortamento.

Possono accedere al bonus, da fruire esclusivamente in compensazione, tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere, tra l’altro, dal regime fiscale di determinazione del reddito.

Dunque anche quelle in regime forfetario che, per le particolari modalità di determinazione del reddito, non potevano fruire della maggiorazione delle quote di ammortamento riconosciuta dalle precedenti discipline di super e iper ammortamento.

Il credito per i beni materiali non ad alto valore tecnologico spetta anche per gli investimenti fatti da esercenti arti e professioni.

Legge Bilancio 2020. Forfetari. Due condizioni per l’accesso e altra esclusione

La legge 160/2019 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, suppl. ord. n. 45/L - fissa, con il comma 692, un’altra condizione per l’ accesso al regime e un paletto.

L’ulteriore condizione per l'accesso, oltre quella dei 65mila euro, è il tetto di 20mila euro lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

Per la causa di esclusione si tratta di una reintroduzione: preclude l’accesso ai contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro.

La verifica del parametro non va effettuata se, in quello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, a meno ché - circolare 10/E/2016 - non sia stato percepito un reddito di pensione, che, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente, rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.

Legge Bilancio 2020. Forfetari. Regime premiale

I forfetari sono esonerati dalla fatturazione elettronica. Tuttavia, nel caso in cui vi aderiscano e abbandonino completamente la modalità cartacea mostrando un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamento è ridotto di un anno, da cinque a quattro.

Legge Bilancio 2020. Forfetari. Il reddito conta per l’Isee

Il reddito assoggettato al regime forfetario deve essere sempre conteggiato nel reddito complessivo per determinare, ad esempio, la condizione di familiare a carico, le detrazioni per carichi di famiglia, le detrazioni d’imposta legate alla tipologia di redditi posseduti, le detrazioni per canoni locativi.

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