Nuova conferma della inutilizzabilità del plafond IVA da parte dell’esportatore abituale in relazione ad un accordo transattivo per la risoluzione di due contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto degli immobili.
Questo il tema della risposta ad interpello n. 304/2020, nella quale l’Agenzia delle Entrate confermando il suo precedente orientamento - nonostante il diverso avviso della giurisprudenza di legittimità degli ultimi anni - ribadisce il divieto di utilizzare il plafond nei canoni di leasing immobiliare.
Nel documento di prassi del 3 settembre 2020, l’Amministrazione finanziaria risponde al quesito dell’istante esprimendosi esclusivamente sull’applicabilità dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr n. 633/1972 alla fattispecie dallo stesso prospettata.
La società, infatti, chiedeva di utilizzare il plafond IVA in relazione alle somme (in esecuzione dell’accordo di transazione) che la società conduttrice doveva pagare alla società concedente con emissione di fattura non imponibile in virtù, appunto, della suddetta norma.
Nella risposta n. 304/2020 l’Agenzia ricorda il dettato normativo dell’articolo 8, co. 1, lett. c), del DPR 633/72, secondo il quale il plafond può essere utilizzato per acquistare o importare, senza pagamento dell'IVA, tutti i beni e servizi inerenti all'attività, con la sola eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili.
Pertanto, relativamente a tutte le somme che costituiscono il corrispettivo per l’acquisizione di un immobile è preclusa la possibilità di utilizzo del plafond, in quanto la norma in oggetto contiene un espresso divieto riferito proprio all’acquisto di fabbricati ed aree edificabili.
In conclusione, quindi, ribadendo l'esclusione dell'agevolazione per le suddette cessioni, l’Agenzia conferma l'interpretazione secondo cui l'esclusione dei fabbricati e delle aree fabbricabili dall'ambito delle cessioni di beni effettuabili senza addebito dell'IVA nei confronti degli esportatori abituali, si estende anche alla locazione finanziaria degli stessi beni.
In particolare, come espressamente sancito nella circolare n. 145/E/1998, deve ritenersi inteso "il divieto di utilizzare il plafond per l'acquisizione di fabbricati, in dipendenza di contratti di appalto aventi per oggetto la loro costruzione o di leasing” e ciò in quanto l’acquisizione di fabbricati tramite leasing rappresenta un’operazione che, pur configurando una prestazione di servizi agli effetti dell'IVA, realizza gli stessi effetti della cessione.
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