L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue, ha espresso ieri un parere rispetto al procedimento C-98/07, concernente una questione pregiudiziale sull’interpretazione dell’articolo 19, n. 2, della sesta direttiva. In particolare, nel parere viene chiarito che le autovetture vendute dalla società di leasing alla scadenza della locazione finanziaria non devono considerarsi beni di investimento e non sono pertanto escluse dal calcolo del prorata di detrazione dell’Iva. L’avvocato generale della Corte di giustizia Ue ha chiarito che la nozione di “beni di investimento” non deve includere beni il cui acquisto e la cui successiva vendita siano parte integrante dell’attività abituale del contribuente, soggetta all’Iva. Se l’impresa vende i veicoli dopo averli concessi in locazione, l’importo di tali cessioni va preso in considerazione nel calcolo del prorata di detrazione, affinché questo possa rispecchiare le attività ordinarie del soggetto passivo e, pertanto, la parte di impiego per le attività imponibili dei beni e servizi ad uso misto.
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