La Cassazione si è da ultimo pronunciata con riferimento ad una serie di contenziosi tra regioni e società di leasing, in merito all’individuazione del soggetto passivo della tassa automobilistica per gli autoveicoli concessi in locazione finanziaria.
La Sezione tributaria civile, con sentenze nn. 13131, 13132, 13133 e 13135 del 16 maggio 2019, ha chiarito la portata normativa dell’intervento di cui alla Legge n. 160/2016, con cui il legislatore ha abrogato la legge di interpretazione autentica n. 78/2015 in forza della quale, per il passato, soggetto passivo della tassa era, di regola, il solo utilizzatore.
Con quest’ultima, in particolare, era stato chiarito quanto disposto dalla Legge n. 99/2009, escludendo la soggettività passiva del concedente, salvo il caso in cui questi avesse provveduto al pagamento cumulativo in luogo degli utilizzatori, per i periodi compresi nella durata del contratto di leasing.
Rispetto a detto intervento, la Legge n. 160, oltre a cancellare la legge di interpretazione autentica, ha anche introdotto, pro futuro, una regola identica a quella abrogata.
Per questo, le ultime previsioni sono state intese, dai giudici di merito, come finalizzate a sostituire la regola ermeneutica abrogata con una regola opposta, con conseguente assoggettamento alla tassa, fino al 15 giugno 2016 (data di entrata in vigore dell’intervento interpretativo) non del solo utilizzatore ma anche del concedente.
Una lettura assolutamente non condivisa dalla Suprema corte, secondo la quale andava certamente escluso che l’abrogazione potesse essere letta come determinativa della riapertura dell’originaria situazione di incertezza.
La Legge n. 160/2016 – hanno conseguentemente precisato gli Ermellini - deve essere intesa escludendosi che all’abrogazione della legge di interpretazione autentica citata si correli l’introduzione, per i rapporti sorti fino al 15 giugno 2016, di una regola ermeneutica opposta.
Ne discende una portata concreta della Legge n. 160 “ridotta” a mera riformulazione della disciplina ricavabile dall’articolo 7 della Legge n. 99/2009.
Una portata, questa, che la Cassazione ha ritenuto utile ad evitare “incomprensibili fratture di disciplina” tra le fattispecie relative al periodo 15 agosto 2009 - 15 giugno 2016, alle quali il citato articolo 7 si applica nell’interpretazione fornita dalla norma abrogata, e le fattispecie relative al periodo successivo, soggette alla nuova regolamentazione.
In caso di locazione finanziaria, in definitiva, il soggetto tenuto al pagamento del bollo automobilistico è esclusivamente l’utilizzatore e ciò anche con riferimento al periodo compreso fra il 15 agosto 2009 e il 15 giugno 2016.
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