Le scritture contabili fanno prova solo tra imprenditori. Curatore escluso

Pubblicato il 10 maggio 2013 Con la sentenza n. 11017 depositata il 9 maggio 2013, la Prima sezione civile di Cassazione ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Napoli aveva escluso che, nell’ambito di un procedimento per revocatoria fallimentare, le scritture contabili della Srl in fallimento potessero essere utilizzate dal curatore come prova del pagamento in favore di altra società.

Secondo i giudici di legittimità, in particolare, i libri bollati e vidimati nelle forme di legge e regolarmente tenuti, i quali, ai sensi dell’articolo 2710 del Codice civile, possono fare prova tra imprenditori per i rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa, non possono essere utilizzati con la medesima valenza probatoria anche dal curatore del fallimento. La norma citata – precisa la Corte - opera solamente tra imprenditori ed il curatore non può, in tale veste, esservi ricompreso in quanto agisce non in via di successione nel rapporto facente capo al fallito, bensì in posizione di terzietà.

Sulla base di questa considerazione è stata definitivamente respinta la domanda di revocatoria avanzata dal Fallimento di una Srl con riferimento ad un pagamento effettuato in favore di altra società e di cui quest’ultima aveva contestato l’esistenza nonostante la relativa annotazione sul libro giornale della fallita.
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