Le sanzioni sull’orario di lavoro dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale

Pubblicato il 12 giugno 2014
Le sanzioni per le violazioni sulle norme relative alla durata media dell’orario di lavoro, al riposo giornaliero e settimanale ed alle ferie di lavoro, in vigore fino al giugno 2008, sono state dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 153/2014 della Corte costituzionale. Il presente contributo illustra la normativa e le sanzioni attualmente in vigore.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 153/2014, depositata il 4 giugno2014, costituisce occasione per riepilogare brevemente alcuni degli obblighi in materia di orario di lavoro e le sanzioni attualmente applicabili.

In merito occorre innanzitutto chiarire che la Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha dichiarato incostituzionale- per violazione della legge delega - i commi 3 e 4, dell’art. 18-bis D.Lgs. n. 66 dell’8 aprile 2003, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004.

Tali commi sono stati successivamente più volte modificati per cui l’illegittimità si riferisce solo alle sanzioni amministrative riguardanti il periodo di tempo che va fino al giugno 2008 e non riguardano le sanzioni risultanti dalle modifiche successive della norma.

Per completezza di informazioni si ricorda che i citati commi 3 e 4 dell’art. 18-bis censurati prevedevano che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 4, commi 2, 3 e 4 (durata dell’orario di lavoro) e 10, comma 1 (ferie annuali), del D.Lgs. n. 66/2003, fosse punita con la sanzione amministrativa da € 130 a € 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo, e che la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7, comma 1 (riposo giornaliero) e 9, comma 1 (riposo settimanale), fosse punita con la sanzione amministrativa da € 105 a € 630.

La durata media

Ai sensi dei commi 2 e 3, art. 4, D.Lgs. n. 66/2003, l’orario settimanale di lavoro non può superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario, per ogni periodo di sette giorni, calcolate come media in un periodo non superiore a quattro mesi.

A tal proposito si ricorda che la norma non vieta prestazioni che superino, nell’arco di sette giorni, le 48 ore, perché il periodo di riferimento su cui va calcolata la media delle ore lavorate è più ampio della settimana.

Tale periodo di riferimento può essere elevato da quattro a sei mesi dai contratti collettivi di lavoro e, inoltre, è ammessa la possibilità per la contrattazione collettiva di portare il periodo di riferimento fino a dodici mesi purché a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti l’organizzazione del lavoro.

Ai fini del computo della durata media settimanale non vanno presi in considerazione i periodi di ferie annue, i periodi di assenza per malattia, le assenze dovute ad infortunio e gravidanza e l’arco temporale di riferimento è da considerarsi scorrevole proprio con riferimento ai succitati periodi di assenza.

Il comma 3 dell’art. 18 bis, D.Lgs. n. 66/2003 - così da ultimo modificato da Collegato Lavoro 2010 – prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa che va da € 100 a € 750 in caso di violazione delle disposizioni sulla durata media dell’orario di lavoro.

Tuttavia:
Il riposo giornaliero
Stante l’art. 7, comma 1, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ad 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore e le 24 ore vanno calcolate dall’ora di inizio della prestazione lavorativa.
Il comma 4, dell’art. 18 bis, D.Lgs. n. 66/2003, come modificato dal Collegato Lavoro 2010, prevede che la sanzione per la violazione della norma sul riposo sia da € 50 a € 150 euro.

Tuttavia:
Il riposo settimanale

Ai sensi dell’art. 9, c. 1, D.Lgs. n. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero per cui, in pratica, il datore di lavoro deve a concedere ai lavoratori, almeno 35 ore di riposo consecutive (11 ore di riposo giornaliere a cui si sommano le 24 ore di riposo settimanale).

Il riposo, anche se settimanale, va calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.

Il mancato rispetto della norma sul riposo settimanale è sanzionato sempre dal comma 3 dell’art. 18 bis, D.Lgs. n. 66/2003 - così da ultimo modificato da Collegato Lavoro 2010 – con una sanzione va da € 100 a € 750.

Tuttavia:
Le ferie annuali

Salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, il lavoratore ha diritto ad almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno di cui:
Nel caso in cui il lavoratore ne faccia espressa richiesta, il datore di lavoro - salvo diversa previsione della contrattazione collettiva - è obbligato a concedere allo stesso due settimane consecutive di ferie nell’anno di maturazione delle stesse.

Per la violazione della disposizioni sulle ferie annuali è stabilita, dal comma 3 dell’art. 18 bis, D.Lgs. n. 66/2003, una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 100 a € 600 euro.

Tuttavia:
NORME
- D.Lgs. n. 66/2003, art. 4, c. 2, 3 e 4; art. 7, c. 1; art. 9, c. 1; art 10, c. 1, art. 18-bis, c. 3 e 4
- D.Lgs. n. 213 del 19 luglio 2004, art. 1, c. 1, lett. f)
- Corte Costituzionale, sentenza n. 153/2014
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