Le sanzioni dell’Antitrust non sono deducibili per le imprese

Pubblicato il 05 marzo 2010

Con la sentenza n. 5050/2010 la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui le società che sono condannate a pagare le sanzioni Antitrust non possono dedurle dal reddito d’impresa.

La pronuncia che ha respinto il ricorso della Sony Spa ha, in effetti, una portata più ampia, che riguarda in generale il tema della deduzione delle sanzioni in genere. Il discorso della indeducibilità generale delle sanzioni comminate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato è già stato oggetto di sentenza da parte della Cassazione (la n. 7071/2000) e anche di documento di prassi da parte dell’agenzia delle Entrate (risoluzione n. 89/E/2001).

Ora la Corte ribadisce che: “la sanzione conseguente alla violazione di un divieto da parte di un’impresa non deriva da un’attività connessa al corretto esercizio dell’impresa e non può pertanto qualificarsi come fattore produttivo, trattandosi di condotta non soltanto autonoma ed esterna rispetto alla normale vita della impresa, ma antitetica rispetto al corretto svolgimento di tale attività”. Pertanto, pretendere che l’entità di tale sanzione costituisca un costo deducibile dal reddito d’impresa significherebbe togliere alla sanzione inflitta la natura punitiva, trasformandola anzi in un risparmio d’imposta.

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