Le ritenute non dovute dai contribuenti minimi recuperate in Unico PF 2013

Pubblicato il 06 luglio 2013 Con la risoluzione n. 47/E del 5 luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate mette a segno un primo passo nella direzione del cosiddetto “Fisco Amico”, annunciato di recente dallo stesso direttore Befera.

I contribuenti in regime dei superminimi vengono ammessi a recuperare le ritenute, che sono state erroneamente addebitate nel corso del 2012, già a partire dalla dichiarazione dei redditi 2013, operando direttamente nel modello Unico PF 2013.

Nello specifico, ci si riferisce alle ritenute subite nel 2012 da parte dei cosiddetti “nuovi minimi”, che in relazione ai bonifici disposti per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di risparmio energetico, si sono visti applicare erroneamente da parte delle banche la ritenuta d’acconto del 4%.

Trattandosi di ritenute già subite e certificate dal sostituto d’imposta, ma di fatto non dovute ai sensi del Dl n. 98/2011, che prevede per i contribuenti di piccole dimensioni un nuovo regime fiscale di vantaggio, l’Agenzia delle Entrate, con il documento in oggetto, indica il percorso da seguire per ottenerne la restituzione in alternativa alla presentazione dell’istanza di rimborso.

Tutto ciò in virtù del fatto che il nuovo quadro LM, dedicato ai suddetti contribuenti, presente nel modello Unico PF 2013, anno d’imposta 2012, non prevede un apposito campo in cui scomputare le ritenute subite.

L’Agenzia indica ora la procedura da utilizzare a tal fine: i contribuenti minimi devono valorizzare con il codice “1” il campo “Situazioni particolari”, che si trova nel frontespizio, in corrispondenza del riquadro “Firma della dichiarazione” e riportare le ritenute relative ai bonifici nel quadro RS, al rigo RS33, solitamente usato per le ritenute cedute da consorzi d’impresa. Le ritenute indicate nel rigo RS33 potranno poi essere scomputate nel quadro LM, al rigo LM13, oppure nel quadro RN, al rigo RN32, colonna 4. In tal modo, l’Agenzia rende possibile che gli importi, erroneamente trattenuti, siano recuperati immediatamente nel modello Unico 2013, senza richiederne la restituzione mediante la presentazione dell’istanza di rimborso, procedura quest’ultima molto più lunga, che a volte richiede anche più di cinque anni per essere evasa.
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