Le Regioni possono derogare anche per la mobilità ai criteri ministeriali

Pubblicato il 30 ottobre 2014 Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014, e come peraltro ribadito dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell’11 settembre 2014, alle Regioni e Province autonome è consentito di disporre la concessione di trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri stabiliti dall’art. 2, in materia di Cassa Integrazione in deroga, esclusivamente entro il limite di spesa di euro 70.000 e comunque in misura non superiore al 5% delle risorse alle stesse attribuite, fino al 31 dicembre 2014.

In data 29 ottobre 2014, lo stesso Ministero ha pubblicato sul proprio sito la notizia che sono state apportate correzioni all’art. 6, punto 3, del citato Decreto Interministeriale.

Il nuovo D.I. n. 83473, con l’errata corrige, estende la possibilità, per le Regioni e le Province autonome, di derogare, sempre nei suddetti limiti e fino al 31 dicembre 2014, anche ai criteri stabiliti dall’art. 3, relativo alla mobilità in deroga.
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