Le Regioni attenderanno il 2013 per modificare la base imponibile Irap
Pubblicato il 10 marzo 2012
Non è costituzionalmente legittima la legge regionale dell'Umbria,
n. 4 del 2011, nella parte in cui prevede che i soggetti passivi Irap, a seguito di assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato nonché di assunzioni di disoccupati da più di 12 mesi ultraquarantenni e di donne, beneficino di una particolare deduzione dall'imposta per l'anno d'imposta 2011 ed i quattro successivi.
A limitare il potere regionale nel disporre proprie norme applicabili alla base imponibile Irap, è la Corte costituzionale con
sentenza n. 50 del 5 marzo 2012. In particolare, la Consulta ricorda che l'Irap non è un vero e proprio tributo regionale ma resta disciplinato, in alcuni suoi elementi, dalla legge statale.
Alle Regioni è possibile, con propria legge, modificare aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria. Ma non possono modificare la base imponibile.
Solo a partire dal 2013, secondo la legge sul federalismo fiscale, ciascuna Regione a statuto ordinario potrà emanare proprie leggi dirette a ritoccare le aliquote Irap, fino ad azzerarle, e disporre deduzioni dalla base imponibile.