Le precisazioni ministeriali relative all’RLS
Pubblicato il 05 gennaio 2015
Facendo seguito all’interpello in materia di sicurezza n. 20/2014, la Commissione Interpelli Sicurezza del Ministero del Lavoro, con la
nota prot. 22081 del 31 dicembre 2014, ha fornito alcune precisazioni in merito alle
rappresentanze sindacali aziendali.
In particolare, chiarisce la nota, la scelta del legislatore per le aziende o unità produttive con
più di 15 lavoratori, è di individuare l’
RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda che non si esauriscono in quelle di cui all’art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di
elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008.
Inoltre, l’
eleggibilità del rappresentante,
direttamente fra i lavoratori dell’azienda, opera esclusivamente laddove
non sia presente una rappresentanza sindacale in azienda,
in una delle diverse forme suddette.