Le nuove regole per la richiesta dei rimborsi Iva sul sito delle Entrate

Pubblicato il 06 luglio 2010

Con il recepimento della direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008 (Dlgs 18/2010, “G.U.” n. 41 del 19/02/10), dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore nuove norme che regolano la disciplina del rimborso dell’Iva ai soggetti stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del rimborso. Il servizio telematico messo a disposizione del Fisco è accessibile tramite il link del portale dell’agenzia delle entrate: Rimborsi IVA/VAT.

Nello specifico, vengono ravvisate diverse istanze che variano a seconda che il soggetto richiedente sia italiano, comunitario oppure extraUe.

Nel caso di un contribuente italiano, l’istanza di rimborso deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente via web (Entratel o Fisconline), a differenza del passato in cui la richiesta doveva essere inoltrata in formato cartaceo allo Stato comunitario dove questa era stata versata. L’istanza potrà essere presentata entro il 30 settembre 2010 direttamente oppure tramite un intermediario abilitato. Verrà rilasciata una apposita ricevuta. Sul sito delle Entrate sono presenti delle tabelle con le informazioni necessarie da utilizzare nella richiesta di rimborso, in cui devono essere dettagliatamente descritti i beni acquistati ("Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario” e "Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati"). Inoltrata la domanda di rimborso, dopo 15 giorni, se non si verificano cause ostative, il Centro operativo di Pescara inoltra l’istanza allo Stato membro competente al rimborso.

Sempre a partire dallo scorso 1° gennaio 2010, il contribuente comunitario deve presentare la richiesta di rimborso all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato, la quale trasmetterà telematicamente tale richiesta all’agenzia delle Entrate italiana. Anche in questi casi è stato attivato da ciascuno Stato un portale elettronico. La richiesta di rimborso può essere presentata per periodi non superiori all’anno o per periodi non inferiori a tre mesi. La domanda potrà riguardare anche un periodo inferiore al trimestre (esempio due mesi), ma il rimborso di tale credito potrà essere fatto esclusivamente mediante la presentazione della richiesta annuale. Per le richieste relative al trimestre l’importo minimo rimborsabile è pari a 400,00 euro (se inferiore ad euro 400,00 il rimborso sarà annuale); per le richieste relative all’anno, invece, l’importo minimo rimborsabile è pari a 50,00 euro.

Per i rimborsi chiesti dai soggetti non stabiliti nell’Unione Europea ma in Stati con cui esistono accordi di reciprocità (Israele, Svizzera e Norvegia), le modalità di richiesta dei rimborsi non hanno subito variazioni, tranne che per il periodo di riferimento e per il termine di presentazione. Dal 1° gennaio scorso, infatti, è possibile inviare solo richieste trimestrali ed annuali e non più semestrali. Per quanto riguarda il termine di presentazione delle richieste, questo non è più fissato al 30 giugno ma al 30 settembre di ciascun anno (cioè, al settembre dell’anno solare successivo a quello di riferimento).

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