Il decreto legislativo recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, approvato in via definitiva il 4 settembre 2015, è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Posto che, potrebbero esserci modifiche in sede di pubblicazione, si analizzano le principali novità in materia di politiche attive, compreso l’assegno di ricollocazione.
Allo scopo di costruire percorsi adeguati per l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro, i Centri per l’Impiego dovranno svolgere, nei confronti dei disoccupati, lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ed a rischio di disoccupazione, le seguenti attività:
Sono da considerarsi “disoccupati” i lavoratori privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al portale nazionale delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con i Centri per l’Impiego.
Lo stato di disoccupazione è sospeso in caso di rapporto di lavoro subordinato di durata fino a sei mesi.
Sono, invece, considerati “a rischio di disoccupazione” i lavoratori dipendenti dalla ricezione della comunicazione di licenziamento, anche in pendenza del periodo di preavviso; questi potranno, al pari dei disoccupati, dichiarare telematicamente la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
Ai suddetti lavoratori verrà assegnata una classe di profilazione, in relazione al livello di occupabilità che verrà aggiornata automaticamente ogni novanta giorni.
Allo scopo di confermare lo stato di disoccupazione, i lavoratori disoccupati dovranno contattare i Centri per l’Impiego entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di disponibilità - in caso contrario saranno sono convocati entro il termine stabilito da DM - per la profilazione e la stipula di un patto di servizio personalizzato.
Il patto dovrà contenere almeno i seguenti elementi:
e nello stesso dovrà, inoltre, essere riportata la disponibilità del richiedente alle seguenti attività:
Al fine di rafforzare i meccanismi di condizionalità, il Legislatore ha previsto che la presentazione della domanda di ASpI, NASpI o DIS-COLL equivarrà alla dichiarazione di immediata disponibilità.
Inoltre, la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato sarà necessaria anche ai fini della concessione dell’ASDI.
I beneficiari di prestazioni di sostegno al reddito che, senza giustificato motivo, non parteciperanno alle iniziative finalizzate a conseguirne l’inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro saranno soggetti a sanzioni che andranno dalla decurtazione fino alla decadenza dalle prestazioni.
Abrogato il contratto di ricollocazione previsto nel D.Lgs. n. 22/2015, il Legislatore ha introdotto l’assegno di ricollocazione in favore dei disoccupati percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), la cui durata di disoccupazione eccederà i quattro mesi.
I suddetti soggetti dovranno farne espressa richiesta al Centro per l’Impiego presso il quale avranno stipulato il patto di servizio personalizzato che lo rilascerà sulla base degli esiti della procedura di profilazione.
Infatti, l’assegno individuale sarà graduato in funzione del profilo personale di occupabilità, non concorrerà alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non sarà assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale.
Lo stesso sarà spendibile presso i Centri per l’Impiego o presso i Servizi Accreditati al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro (la scelta del Centro per l’Impiego o dell’operatore accreditato sarà riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione).
La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione sospenderà, per tutta la sua durata, il patto di servizio personalizzato eventualmente stipulato.
La norma prevede che il servizio di assistenza alla ricollocazione preveda:
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dovrà definire in cosa consisterà la “offerta di lavoro congrua” sulla base dei seguenti principi:
Quadro delle norme |
Legge n 183/2014 D.Lgs. n. 22/2015 Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive” |
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