Il presente contributo analizza le nuove disposizioni in materia di lavoro di cui agli articoli da 23 a 26, D.Lgs. n. 151/2015, inerenti il controllo dei lavoratori, la cessione ferie, l’esenzione della reperibilità in caso di malattia e la nuova procedura per le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.
Il nuovo art. 4, Legge n. 300/1970, in vigore dal 24 settembre 2015, non vieta più espressamente l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, tuttavia, anche alla luce del nuovo dettato normativo e nel rispetto della privacy garantita dalla Costituzione e da norme comunitarie ed internazionali, permane il divieto assoluto di controllare a distanza l'attività dei lavoratori.
E’ ancora ammesso quello che viene definito comunemente come “controllo preterintenzionale”, ovvero l’impiego di impianti audiovisivi ed altri strumenti da cui derivi anche la possibilità di un controllo a distanza dei lavoratori, solo se richiesti da esigenze:
a cui si aggiunge l’esigenza di tutela del patrimonio aziendale che non era presente nella precedente versione della norma.
Ad ogni modo, anche nel caso in cui ricorrano una o più delle suddette esigenze, il datore di lavoro è tenuto a rispettare una procedura volta a tutelare il lavoratore.
Innanzitutto, il datore di lavoro deve cercare di stipulare un accordo collettivo con la rappresentanza sindacale unitaria o con le rappresentanze sindacali aziendali, in alternativa, in caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse Province della stessa Regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle Associazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Da notare che l’utilizzo dell’inciso “in alternativa” e del verbo “potere” (può essere stipulato) lascia intendere che l’intervento delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sia solo una possibilità e non già un obbligo.
In mancanza di RSU o RSA o qualora, in presenza di rappresentanze sindacali, l’accordo non sia stato raggiunto, gli impianti e gli strumenti impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, ma che permettono incidentalmente il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati previa autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni Territoriali del Lavoro, del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
L’accordo o l’autorizzazione non sono necessari in caso di utilizzo di strumenti messi a disposizione del lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e di strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Tuttavia, nel caso in cui in cui gli strumenti vengano modificati, anche aggiungendo software di localizzazione o altre applicazioni, idonei a permettere il controllo del lavoratore, le modifiche diventano lecite solo se giustificate da esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale nonché previo accordo sindacale o autorizzazione ministeriale.
Ulteriore novità in vigore dal 24 settembre 2015 è la possibilità, per il datore di lavoro, di utilizzare a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro – compresi fini disciplinari - le informazioni legalmente raccolte, a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003.
Infine, è stata confermata l’applicazione della sanzione di cui all’art. 38 dello Statuto dei lavoratori in caso di violazione dell’art. 4 della medesima legge.
Ai sensi dell’art. 24, D.Lgs. n. 151/2015, fermo restando i diritti di cui al D.Lgs. n. 66/2003, relativo all’orario di lavoro, i lavoratori potranno cedere, a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ai loro colleghi (lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro), al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessiteranno di cure costanti.
Tuttavia per poter cedere concretamente i riposi e le ferie occorrerà attendere che nei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro, siano specificate:
di applicazione della nuova normativa.
Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanarsi di concerto con il Ministro della Salute, dovranno essere stabiliti i casi in cui i lavoratori subordinati in malattia, dipendenti dai datori di lavoro privati, siano esenti dalla reperibilità.
Attualmente l’esenzione è, infatti, prevista solo per il lavoro pubblico - Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 206 del 18 dicembre 2009 – e si riferisce ai dipendenti per i quali l'assenza sia etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
Sono, altresì, esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti pubblici nei confronti dei quali sia stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato.
Le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dovranno essere fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla DTL competente con le modalità che dovranno essere individuate entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n 151/2015, con apposito decreto ministeriale che dovrà anche stabilire gli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
Entro sette giorni dalla data di trasmissione telematica del suddetto modulo, il lavoratore avrà la facoltà di revocare, sempre telematicamente, le dimissioni e la risoluzione consensuale.
La trasmissione dei moduli potrà avvenire anche per il tramite:
Salvo che il fatto costituisca reato, il datore di lavoro che altererà i moduli in questione sarà punibile con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000.
Le nuove norme sulle dimissioni e risoluzione consensuale non saranno applicabili al lavoro domestico e nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, del codice civile o avanti alle Commissioni di certificazione.
Tuttavia per l’entrata in vigore delle nuove modalità telematiche occorrerà attendere sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto ministeriale che dovrà individuare le modalità di invio degli standard tecnici atti a definire la data certa di trasmissione.
Quadro delle norme |
Art. 2113 c.c. Legge n. 300/1970 D.Lgs. n. 66/2003 D.Lgs. n. 196/2003 D.M. n. 206/2009 D.Lgs. n. 151/2015 |
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