Le norme per far volare l'Ace
Pubblicato il 02 marzo 2012
Fornite dal Ministero dell'economia le indicazioni per mettere in atto l'Aiuto alla crescita economica (Ace), introdotto con il D.L. n.
201/2011, che consente di dedurre dal reddito imponibile la componente derivante dal rendimento nozionale di nuovo capitale proprio. Il dicastero ha definito il decreto attuativo che, dopo la ratifica della ragioneria e la firma, deve essere pubblicato nella "
Gazzetta Ufficiale".
La norma istitutiva stabilisce che l’importo da escludere ai fini della tassazione sui redditi è determinato moltiplicando la variazione in aumento del capitale proprio (l'aumento deve risultare rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010) per l’aliquota percentuale del 3 percento, stabilita per il primo triennio di applicazione della norma.
Nel decreto viene chiarito che l'agevolazione, con riferimento ai soggetti Irpef, prevede che il 3% si applichi sull'intero patrimonio netto risultante dal bilancio, al termine di ogni esercizio. A differenza dei soggetti Ires, per i soggetti Irpef vale anche l'utile 2010 pur se al netto di prelevamenti in conto utili. Inoltre la quota Ace concorre alla formazione del reddito complessivo e per la determinazione degli scaglioni e delle aliquote Irpef, nonché delle detrazioni.
Per quanto riguarda i soggetti Ires, il decreto illustra le modalità del calcolo da effettuare per determinare l'agevolazione: partendo dal patrimonio netto esistente al 31/12/2010, passando per gli incrementi e i decrementi rilevanti. Sul punto si precisa che tra i conferimenti in denaro rilevanti rientrano anche quelli destinati al ripianamento di perdite o contabilizzati a riserva nonché le rinunce incondizionate dei soci al diritto alla restituzione di crediti verso la società. Inoltre tra gli accantonamenti di utili a riserve, avranno importanza le riserve legali e quelle indivisibili effettuate da cooperative e consorzi.
Tra le indicazioni fornite, le precisazioni sull'antielusione, rilevanti per i gruppi di imprese, con lo scopo di evitare che lo stesso conferimento porti a moltiplicare l'agevolazione Ace.