Le modalità per fruire dello sgravio contributivo per la contrattazione di 2° livello

Pubblicato il 28 ottobre 2014 L’INPS, con messaggio n. 7978 del 24 ottobre 2014, ha illustrato le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione del beneficio contributivo ex lege n. 247/2007.

Nello specifico, l’Istituto ha chiarito che:

- con riguardo all’entità dello sgravio, gli importi comunicati ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile;

- per il calcolo dello sgravio deve essere presa in considerazione l’aliquota in vigore nel mese di corresponsione del premio;

- la fruizione del beneficio soggiace alla previsione di cui all’articolo 1, comma 1175, Legge n. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Le particolarità

Per quanto concerne la coesistenza di premi, il messaggio chiarisce che per i lavoratori ai quali siano corrisposti premi previsti da entrambe le tipologie di contrattazione (aziendale e territoriale), ai fini dell’applicazione dello sgravio, il beneficio dovrà essere fruito in proporzione.

Nelle ipotesi di operazioni societarie che comportino il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 c.c. - intervenute nelle more dell’ammissione allo sgravio dell’azienda incorporata - le operazioni di conguaglio dello sgravio dovranno essere effettuate dal datore di lavoro subentrante, con riferimento al premio complessivamente corrisposto nell'anno al lavoratore, ancorché in parte erogato dal precedente datore di lavoro che, chiaramente, non accederà all’incentivo.

Le aziende - autorizzate allo sgravio contributivo per l’anno 2013 - che, nelle more del provvedimento di ammissione, abbiano sospeso/cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’incentivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Lavoratori iscritti alla Gestione ex Enpals

Ai fini della fruizione del beneficio contributivo relativo alle erogazioni previste dai contratti di secondo livello corrisposte ai lavoratori iscritti ai Fondi pensioni della Gestione ex Enpals, l’INPS ha sottolineato che non costituisce oggetto di sgravio il contributo di solidarietà previsto, con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, dall’art. 1, commi 8 e 14, del D.Lgs. n. 182/1997 e, con riguardo ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, dall’art. 1, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 166/1997, dovuto, pertanto, secondo le rispettive quote, sia dal datore di lavoro che dal lavoratore.

Lo stesso dicasi per il contributo aggiuntivo (1%) ex art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, convertito con Legge n. 438/1992, dovuto sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Viene, inoltre, fatto presente che, fermo restando il limite massimo del 25%, lo sgravio sarà applicato, anzitutto, sull’aliquota datoriale relativa alla contribuzione IVS da versare alla Gestione ex Enpals e, solo in caso di successiva capienza, in relazione alle "contribuzioni minori" da versare alla competente Gestione INPS, operando lo sgravio sulla relativa posizione contributiva in essere presso l’Istituto limitatamente alla quota residua spettante sulle medesime contribuzioni.

Modalità di recupero

I datori di lavoro ammessi allo sgravio, per il recupero dell’incentivo in questione, potranno avvalersi dei seguenti nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale):

- L924: Sgr. aziendale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del D.L.;

- L925: Sgr. aziendale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del lavoratore;

- L926: Sgr. territoriale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del D.L.; 

- L927: Sgr. territoriale ex. DI 14.2.2014 quota a favore del lavoratore;

da valorizzare nell’Elemento  <Denuncia Aziendale>
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