Le misure urgenti Giustizia del Decreto Ristori-bis

Pubblicato il 10 novembre 2020

Decisione dei giudizi penali di appello in camera di consiglio, sospensione dei processi penali con testimone o Ctu assente causa Covid, del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare, misure su prove orali del concorso notarile di quello forense e in materia di elezioni degli ordini professionali, rinvio della class action.

Sono queste, in breve, le misure urgenti di interesse del settore Giustizia contenute nel DL “Ristori-bis – Decreto legge n. 149 del 9 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri e già in vigore – l’ultimo provvedimento governativo emanato in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Corte d’appello in camera di consiglio senza Pm e difensori

Con riguardo alle disposizioni sui giudizi penali di appello, l’intervento è contenuto nell’art. 23 del Decreto e si sostanzia nella previsione secondo cui, nel periodo emergenziale e fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.

Questo, salvo il caso in cui una delle parti private o il pubblico ministero facciano richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire.

Sospensione giudizi penali, prescrizione e termini di custodia cautelare

A seguire, l’articolo 24 del provvedimento dispone in ordine alla sospensione dei giudizi penali con testimone o Ctu assente causa Covid, del corso della prescrizione e dei termini di custodia cautelare.

Si prevede così che, fino al termine dello stato di emergenza, siano sospesi i giudizi penali durante il tempo i cui l'udienza è rinviata per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell'imputato in procedimento connesso i quali siano stati citati a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti imposte dall'obbligo di quarantena o dalla sottoposizione a isolamento fiduciario causa Coronavirus.

Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi anche il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

Sancito che, anche nei giudizi disciplinari nei confronti dei magistrati, il corso dei termini sia sospeso durante il tempo in cui il procedimento medesimo è rinviato per l'assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o di altra persona citata a comparire per esigenze di acquisizione della prova, quando l'assenza è giustificata da quarantena o isolamento fiduciario.

Esame avvocati o notai: prove orali da remoto

Il successivo articolo 25 del DL contiene, a seguire, misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali. 

In particolare, rispetto ai concorsi per diventare notaio o avvocato, viene soppresso il termine del 30 settembre 2020 indicato, dall’art. 254, comma 3 del Dl n. 34/2020, come data fino a quando era possibile autorizzare, per gli esami orali, lo svolgimento con modalità di collegamento da remoto.

Anche oltre la menzionata data, quindi, viene legittimata la modalità da remoto per lo svolgimento delle prove orali dell’esame da avvocato e notaio.

Elezioni Ordini professionali in modalità telematiche

Per quel riguarda, invece, il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, si ammette che il relativo svolgimento possa avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.

Le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi dovranno essere fissate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio, con proprio regolamento da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Class action, differimento di sei mesi

Per finire, l’art. 26 del Decreto dispone il rinvio dell’entrata in vigore della class-action: le nuove disposizioni in materia di azione di classe di cui alla Legge n. 31/2019 entreranno in vigore decorsi 25 mesi (invece di 19 mesi) dall’entrata in vigore della medesima Legge.

Il Decreto legge n. 149/2020 è entrato in vigore ieri 9 novembre, ossia il giorno stesso della relativa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

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