Le locazioni delle Onlus perdono lo sconto a forfait

Pubblicato il 16 febbraio 2006

L'articolo 7 del decreto legge fiscale n. 203/05 (collegato alla Finanziaria per il 2006), ha modificato gli articoli del Tuir nn. 90 e 144. Conseguentemente, rispetto agli enti non commerciali, per i redditi che derivano dagli immobili locati non relativi all'impresa non s'applicano più le regole previste per le persone fisiche, ma, in ogni caso, s'applicano quelle dell'articolo 90, comma 1, ultimo periodo del Tuir (anch'esso introdotto dall'articolo 7 del dl n. 203/05). Dunque, per la determinazione del reddito imponibile degli immobili locati non è più riconosciuta la deduzione forfettaria del 15% del canone di locazione (che sale al 25% per i fabbricati ubicati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e Burano) ma è stabilita la deduzione (sempre limitata ad un massimo del 15% del canone di locazione) delle spese sostenute per le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti. La svolta sulle deduzioni per gli enti non commerciali è nelle bozze di Unico 2006, con relative istruzioni, diffuse dalle Entrate nel loro sito Internet.

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