Le istruzioni sulla riduzione del contributo per il permesso di soggiorno
Pubblicato il 10 luglio 2017
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 131/2017 del Decreto Interministeriale del 5 maggio 2017, il Ministero dell’Interno ha comunicato che dal 9 giugno 2017 le pratiche di soggiorno presentate presso gli sportelli postali abilitati o presso gli uffici delle Questure, dovranno vedere corrisposto, per la successiva definizione il seguente contributo:
- euro 40 per i permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiori o pari a un anno;
- euro 50 per i permessi di soggiorno di durata superiore a un anno e inferiore o pari a due anni;
- euro 100 per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti e i lavoratori specializzati richiedenti il permesso di soggiorni ai sensi degli artt. 27, comma 1, lett. a), 27quinquies, comma 1, lettere a) e b) e 27-sexies, comma 2, del T.U. immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998).
La circolare prot. n. 18780 del 9 giugno 2017 del Ministero, ricorda che sono esclusi:
- i cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano con età inferiore a 18 anni;
- i figli minori stranieri a carico, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati, a condizione che l’altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- i cittadini stranieri entrati in Italia per ricevere cure mediche, nonché i loro accompagnatori;
- i cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria e per motivi umanitari;
- i cittadini stranieri richiedenti l’aggiornamento o la conversione del permesso di soggiorno in corso di validità;
- i cittadini stranieri richiedenti il duplicato del permesso di soggiorno in corso di validità.