L’INPS, con circolare n. 107 del 27 maggio 2015, ha fornito indicazioni in merito al Decreto Interministeriale n. 83473 dell’1 agosto 2014 che disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente.
L’Istituto, dopo aver illustrato il quadro normativo, si sofferma, specificatamente su:
- Cassa Integrazione Guadagni in deroga;
- Indennità di Mobilità in deroga.
La circolare evidenzia che l’art. 4 del decreto, individua i lavoratori destinatari degli ammortizzatori sociali in deroga e precisa che i trattamenti di CIG e di mobilità in deroga, in nessun caso possono essere concessi in favore di lavoratori per i quali ricorrano condizioni di accesso ad analoghe prestazioni previste dalla normativa vigente.
Viene, inoltre, specificato che, con riferimento agli interventi di cassa integrazione in deroga, i lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei fondi di solidarietà, devono essere ammessi in via prioritaria ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, ove ne sussistano le condizioni di accesso, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di Solidarietà di appartenenza o, in via sussidiaria, dal Fondo di Solidarietà Residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell’orario di lavoro, come previste e disciplinate dai rispettivi regolamenti.
Con riferimento, poi, alla mobilità in deroga, viene fatto presente che la concessione è subordinata al presupposto che per i lavoratori interessati non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto prevista dalla normativa vigente.
Pertanto, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo il periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’ha richiesto.
Inoltre, specifica l’Istituto, che il Ministero del Lavoro ha chiarito che, a seguito dell’entrata in vigore del D.I. n. 83473 dell’1 agosto 2014, non possono essere concessi trattamenti di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto all’evento del licenziamento, ovvero a trattamenti già conclusi.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".