Con circolare n. 107 del 27 maggio 2015 l’INPS ha riepilogato le norme applicabili al sistema degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente che è disciplinato dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, n. 83473, entrato in vigore il 4 agosto 2014.
Si analizzano alcuni punti di particolare interesse.
Le causali di concessione del trattamento, che può essere erogato ai lavoratori che siano sospesi dal lavoro o effettuino orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva, sono:
situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
crisi aziendali;
ristrutturazione o riorganizzazione.
Ricorda a tal proposito l’Istituto che il trattamento non può essere in nessun caso concesso per la cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa anche se, con riferimento alla sussistenza delle causali, si applicano, ove compatibili, le norme anche secondarie relative alle prestazioni di Cassa Integrazione Ordinaria e Straordinaria, così come evidenziato dal Ministero del Lavoro con circolare n. 19/2014.
Per le crisi che coinvolgano unità produttive site in un’unica Regione o Provincia autonoma, alla luce delle disposizioni contenute nel D.I. n. 83473 e nella nota ministeriale n. 9179 del 23 aprile 2015, le Direzioni Regionali dell’Istituto territorialmente competenti sono esonerate, per gli anni 2014 e 2015, dall’effettuare le verifiche ed i controlli preventivi, ma dovranno effettuare esclusivamente un controllo periodico successivo del rispetto, da parte delle Regioni e Province autonome, delle risorse loro assegnate dai decreti interministeriali di attribuzione dei fondi.
Per quanto concerne la presentazione delle domande, in caso di trasmissione all’INPS, la richiesta di CIG in deroga (SR100) - in cui dovrà obbligatoriamente essere valorizzato il campo “data della sottoscrizione dell’accordo” - va presentata dall’azienda in via telematica sulla piattaforma DigiWeb, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.
Le domande presentate fuori termine:
il cui periodo richiesto sia già totalmente trascorso al momento della presentazione, non potranno essere prese in carico;
il cui periodo richiesto non sia totalmente scaduto al momento della presentazione della domanda, dovranno essere ripresentate rimodulando il periodo di intervento richiesto (in tal caso sarà la procedura DigiWeb a inibire l’invio e restituire un apposito messaggio all’utente).
In caso di presentazione della domanda di CIG in deroga direttamente all’Ente Regione da parte delle aziende, spetta alla Regione verificare il rispetto dei termini di presentazione delle domande, e quest’ultima, unitamente alla determina di concessione, dovrà trasmettere in SIP anche i modelli di domanda (SR100) ad essa riferiti.
I limiti temporali massimi di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente sono di seguito schematizzati.
Imprese non soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà
Annualità di riferimento |
Durata massima consentita |
1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 |
11 mesi nell’arco di un anno |
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 |
5 mesi nell’arco di un anno |
Imprese soggette alla disciplina in materia di CIG e alla disciplina dei Fondi di solidarietà
Annualità di riferimento |
Durata massima consentita |
1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2014 |
11 mesi nell’arco di un anno |
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 |
5 mesi nell’arco di un anno |
Le sedi INPS territorialmente competenti, prima di emettere le autorizzazioni relative alle domande presentate dall’azienda, dovranno verificare:
che l’impresa abbia preventivamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ovvero ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.. Si ricorda, inoltre, che tra gli strumenti ordinari di flessibilità si inseriscono anche gli istituti di fonte contrattuale e che per “permessi” si intendono i permessi a qualsiasi titolo retribuiti, mentre per “ferie residue e maturate” si intendono quelle residue dell’anno precedente e quelle maturate fino alla data di inizio delle sospensioni (sono, invece, da escludersi le ferie programmate che coincidono, ad esempio, con le chiusure programmate);
che il periodo di concessione per unità produttiva non sia superiore al limite di durata massima del trattamento fissato in 11 mesi per il 2014 e 5 mesi per il 2015;
lo “stato azienda”, dall’analisi dei dati sintetici dell’anagrafica aziendale.
Successivamente all’autorizzazione, la medesima sede, al fine di procedere al pagamento delle prestazioni, effettuerà – oltre ai consueti controlli di compatibilità dei soggetti beneficiari del trattamento già in essere – anche il controllo relativo all’anzianità aziendale del lavoratore presso l’impresa.
La circolare INPS n. 107/2015 ricorda che la concessione dei trattamenti di mobilità in deroga da parte delle Regioni o Province autonome è subordinata al presupposto che, per i lavoratori interessati, non sussistano le condizioni di accesso ad ogni altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente.
Pertanto, sulla scorta di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare n. 19/2014, la mobilità in deroga non può più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruito, o dopo un periodo di fruizione della NASPI, né può essere concessa se il lavoratore aveva diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’ha richiesto.
Inoltre, specifica l’Istituto, a seguito dell’entrata in vigore del D.I. n. 83473/2014, su avviso ministeriale, non possono essere concessi trattamenti di mobilità in deroga, senza soluzione di continuità rispetto all’evento del licenziamento, ovvero a trattamenti già conclusi.
Il lavoratore, ai fini della fruizione del trattamento di mobilità in deroga concesso, deve presentare un’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.
Per i liti di durata massima, la disposizione distingue tra i lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi, e lavoratori che abbiano complessivamente beneficiato della medesima prestazione per un periodo inferiore a tre anni.
Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno 3 anni, anche non continuativi
Periodo di riferimento |
Durata massima consentita |
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 |
5 mesi nell’arco del periodo (5 + ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978) |
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 |
Il trattamento NON può essere erogato |
Dall’1 gennaio 2017 |
Il trattamento NON può essere più erogato |
Lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento non abbiano mai beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga oppure abbiano già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per un periodo inferiore a 3 anni
Periodo di riferimento |
Durata massima consentita |
1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2014 |
7 mesi nell’arco del periodo (7 + ulteriori 3 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978) |
1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2016 |
6 mesi nell’arco del periodo (6 + 2 mesi nell’arco del periodo per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978) |
Dal 1 gennaio 2017 |
Il trattamento NON può essere più erogato |
Ricorda a tal proposito l’INPS che, con nota n. 5425 del 24 novembre 2014 il Ministero del Lavoro ha precisato che, con riferimento all’annualità 2014, i 7 mesi di trattamento, più gli eventuali ulteriori 3 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n. 218/1978, devono essere concessi e devono esplicare i loro effetti nell’arco temporale dall’1 gennaio al 31 dicembre 2014, non essendo possibile la prosecuzione nel 2015.
Per tale fattispecie, i limiti di durata per l’anno 2015 sono 6 mesi ovvero 6 mesi più 2 mesi per i lavoratori residenti nelle aree di cui al D.P.R. n.218/1978.
Quadro delle norme |
D.P.R. n. 218/1978 D.I. n. 83473/14 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare n.19/2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 5425/2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 9179/2015 INPS, circolare n. 107 del 27 maggio 2015 |
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