Le innovazioni sulla disciplina dei depositi Iva operative dal 12 settembre 2011
Pubblicato il 28 luglio 2011
La legge n. 106/2011 che regolamenta l'istituto del deposito Iva per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso è l’oggetto delle specificazioni che sono state fornite dall’agenzia delle Dogane con la nota protocollo n.
86094 del 20 luglio scorso.
In particolare, è stato analizzato l’articolo 7 del decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla citata legge, nella parte riguardante le modifiche che attengono all'ambito di applicazione dell'istituto del deposito Iva ed alle modalità di gestione della garanzia prescritta per le operazioni di introduzione nel deposito stesso.
L’agenzia delle Dogane tiene a specificare che per tutte le modifiche riconducibili alle modalità di gestione della garanzia, che introducono nuovi adempimenti rispetto a quelli già operanti in base alla precedente disciplina, si rende applicabile lo Statuto del contribuente (articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.212), che sancisce che la loro operatività ed efficacia decorre dal sessantesimo giorno dall’entrata in vigore del provvedimento che le ha introdotte.
Dunque, per ciò che riguarda le novità sui depositi Iva, le nuove disposizioni saranno operative dal 12 settembre 2011. Il 12 luglio 2011, infatti, è stato il giorno di pubblicazione della Legge n. 106/2011 sulla “
Gazzetta Ufficiale” della Repubblica italiana.