Le ferie, la tredicesima e il Tfr non si possono “spalmare” sulle buste paga mensili

Pubblicato il 06 luglio 2010 Il lavoro domestico – che vede contrapporsi il datore di lavoro famiglia e il dipendente lavoratore - è regolato dal Contratto collettivo nazionale dei lavoratori domestici in vigore dal 1° marzo 2007 e in scadenza nel febbraio 2011. Tale contratto stabilisce diritti e obblighi per entrambe le parti, oltre ai minimi retributivi e agli adempimenti contributivi. Più complesse sono le norme da rispettare nel caso in cui il lavoratore assunto alle dipendenze della famiglia sia extracomunitario. In tal caso, il datore di lavoro dovrà essere a conoscenza di tutte le norme relative alla regolarizzazione se non vuole incorrere in omissioni nel concludere un rapporto di lavoro domestico. In generale, comunque, gli aspetti che devono essere conosciuti e disciplinati sono molti e non sempre si è al riparo dal commettere errori. Uno fra i tanti è quello di “spalmare” sulle varie mensilità oltre alla retribuzione anche la quota di tredicesima, Trf e ferie. Una pratica questa frequente, ma non disciplinata dal Ccnl e, quindi, non consentita dato che finisce anche per dare al lavoratore la sensazione di ricevere una retribuzione superiore a quella effettiva.
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