Le diverse conciliazioni a seguito di licenziamento
Pubblicato il 02 aprile 2015
Dall’entrata in vigore della conciliazione prevista dall’art. 6, D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, diverse sono le tipologie di
conciliazione a seguito di licenziamento che convivono nel nostro ordinamento:
- la
conciliazione obbligatoria a seguito di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ovvero per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento della stessa – per i datori di lavoro che hanno i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, c.8, Legge n. 300/1970;
- la nuova
conciliazione facoltativa ex art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, che il datore di lavoro può offrire al lavoratore cui si applica il
contratto a tutele crescenti;
- la
vecchia conciliazione ex art. 410 c.p.c., divenuta ormai facoltativa, da tenersi presso la
Commissione di conciliazione istituita presso la Direzione Territoriale del Lavoro.
Con riferimento alla nuova tipologia di conciliazione per il licenziamento di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, si rammenta che il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, l'avvenuta o non avvenuta conciliazione, pena una sanzione amministrativa che va da € 100 ad € 500 per ogni lavoratore