Le conciliazioni a seguito di licenziamento che convivono dopo il nuovo contratto a tutele crescenti

Pubblicato il 02 aprile 2015 Dall’entrata in vigore della conciliazione prevista dall’art. 6, D.Lgs.n. 23 del 4 marzo 2015, a seguito di licenziamento di lavoratori a cui si applica il contratto a tutele crescenti, diverse sono le tipologie di conciliazione in materia che convivono nel nostro ordinamento.

La conciliazione obbligatoria


La conciliazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo - ovvero per ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento della stessa – per i datori di lavoro che hanno i requisiti dimensionali di cui all'art. 18, c.8, Legge n. 300/1970, è diventata obbligatoria dall'entrata in vigore della Legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero).

Il tentativo obbligatorio di conciliazione de quo si tiene presso la Commissione di conciliazione istituita ex art. 410 c.p.c. presso la Direzione Territoriale del Lavoro dove il lavoratore presta la propria opera e parte a seguito di trasmissione, da parte del datore di lavoro, alla DTL della comunicazione in cui:

- va dichiarata esplicitamente l’intenzione di procedere al licenziamento per GMO;
- vanno indicati i motivi del licenziamento nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.

n.b.: la conciliazione a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo è obbligatoria e va esperita presso la Commissione di conciliazione istituita, ex art. 410 c.p.c., presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

L’Ufficio deve inviare la convocazione alle parti entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione e la procedura deve concludersi entro venti giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso la convocazione, fatta salva l’ipotesi in cui le parti, di comune avviso, non ritengano di proseguire la discussione finalizzata al raggiungimento  di un accordo.

E’ ammessa la possibilità della sospensione temporanea della procedura conciliativa in presenza di un legittimo e documentato impedimento del lavoratore a presenziare alla riunione fissata per il tentativo di conciliazione, per un periodo massimo di 15 giorni.

Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) (dal primo maggio 2015 NASpI) e può essere previsto - al fine di favorirne la ricollocazione professionale - l’affidamento del lavoratore ad un’Agenzia di cui all’art. 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del D.Lgs.n. 276 del 10 settembre 2003.

ATTENZIONE

La procedura in questione non trova applicazione in caso di licenziamento per superamento del periodo di comporto di cui all'articolo 2110 c.c., nonché per i licenziamenti e le interruzioni del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui all’articolo 2, comma 34, della Legge 28  giugno 2012, n. 92, ovvero per:
- i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la  continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

Qualora il tentativo di conciliazione dovesse concludersi con esito negativo e, comunque, decorso il termine di sette giorni per la convocazione da parte della DTL, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

La conciliazione per i contratti a tutele crescenti

L’art. 6, D.Lgs. n. 23/2015, ha previsto un nuovo tentativo di conciliazione facoltativa che il datore di lavoro può offrire al lavoratore cui si applica il contratto a tutele crescenti.


Tale conciliazione va offerta entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento – ovvero entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso – e può avere luogo presso una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4 c.c. (Commissione di Conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e sedi sindacali) e all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Commissioni di certificazione).

La conciliazione de quo è finalizzata ad evitare contenziosi giudiziari e consiste nell’offerta al lavoratore di un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare.

ATTENZIONE
L'accettazione dell'assegno in tale sede, da parte del lavoratore, comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

Eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario.

Ad ogni modo, anche questa tipologia di conciliazione è facoltativa; il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, l’avvenuta o non avvenuta conciliazione e, a tal fine, il modello UniLav dovrebbe essere integrato.

La mancata comunicazione in questione è punita con la sanzione amministrativa, che va da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore.

La vecchia conciliazione

Accanto alle suddette due tipologie di conciliazioni rimane sempre la vecchia conciliazione ex art. 410 c.p.c., divenuta ormai facoltativa, da tenersi presso la Commissione di conciliazione istituita nella Direzione Territoriale del Lavoro.

La richiesta di conciliazione debitamente compilata deve essere sottoscritta da chi la propone in originale, consegnata a mano o spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo PEC alla DTL e consegnata in copia, a mano ovvero spedita con raccomandata A/R o inviata a mezzo PEC alla controparte.

La richiesta di conciliazione interrompe il decorso della prescrizione e sospende il decorso di ogni termine di decadenza per la durata del tentativo di conciliazione e per i 20 giorni successivi alla sua conclusione.

La richiesta di conciliazione deve contenere:

- le generalità di entrambe le parti;
- l’indicazione del luogo della conciliazione;
- l'indicazione del luogo dove devono essere fatte le comunicazioni;
- l'esposizione dei fatti e delle ragioni che li sostengono.

ATTENZIONE
La procedura fortemente cadenzata prevede che:
- entro 20 giorni dalla richiesta può aversi l’eventuale deposito della memoria di controparte contenente le rispettive controdeduzioni;
- entro 10 giorni dal deposito della memoria di controparte la DTL deve procedere a convocare le parti per la loro comparizione dinanzi alla Commissione;
- entro 30 giorni dalla convocazione delle parti deve svolgersi il tentativo di conciliazione dinanzi alla Commissione.

Espletato il tentativo, se la conciliazione riesce, anche parzialmente, viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti e dalla Commissione.

Il giudice, su istanza di parte, dichiara esecutivo il verbale con decreto.

Se non si raggiunge l’accordo, la Commissione formula una proposta conciliativa per la definizione bonaria della controversia da inserire obbligatoriamente nel verbale, con espressa indicazione delle posizioni manifestate da ambo le parti.

Il giudice, nel successivo giudizio, terrà conto del comportamento tenuto dalle parti qualora la proposta formulata sia stata rifiutata senza un’adeguata motivazione.

ATTENZIONE
Datore di lavoro e lavoratore, anziché adire la Commissione di conciliazione istituita presso la DTL, possono scegliere di esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale.

Quadro delle norme
Art. 2110 c.c.
Art. 2113 c.c.
Art. 410 c.p.c.
Legge n. 300/1970
D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003
Legge n. 92/2012
D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015
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