L’art. 9, comma 11, D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha aggiunto all’art. 31, D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, i commi da 3-bis a 3-quinquies, introducendo nel nostro ordinamento la cosiddetta assunzione congiunta in agricoltura.
Quindi, in forza della novella legislativa, le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di impresa individuato ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
PARENTELA ENTRO IL TERZO GRADO 1° grado: padre e madre, figlio o figlia; 2° grado: nonno o nonna, nipote (figlio del figlio o della figlia), fratello o sorella; 3° grado: bisnonno o bisnonna, pronipote (figlia o figlio del nipote), nipote (figlia o figlio del fratello o della sorella), zio e zia (fratello o sorella del padre o della madre). AFFINITA’ ENTRO IL TERZO GRADO 1° grado: suocero o suocera, figlio o figlia del coniuge; 2° grado: nonno o nonna del coniuge, nipote (figlio del figlio del coniuge), cognato o cognata (solo i fratelli del coniuge e non il coniuge del cognato); 3° grado: bisnonno o bisnonna del coniuge, pronipote (figlio del nipote del coniuge), nipote (figlio del cognato o della cognata), zio o zia del coniuge. |
L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese legate da un contratto di rete, quando almeno il 50% delle stesse siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c.
Nelle assunzioni congiunte, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.
Con Decreto del 27 marzo 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha definito le modalità di comunicazione relative a:
-assunzione;
-trasformazione;
-proroga;
-cessazione;
di lavoratori assunti congiuntamente da effettuarsi al Centro per l’Impiego tramite il modello UniLav.
Nello specifico il Ministero ha stabilito che:
-in caso di assunzioni da parte di gruppi di imprese, la comunicazione va effettuata dall’impresa capogruppo;
-in caso di assunzioni da parte di imprese dello stesso proprietario, la comunicazione va effettuata dallo stesso proprietario;
-in caso di assunzioni da parte di soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado e imprese legate tra loro da un contratto di rete, la comunicazione deve essere effettuata da un soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete. L’accordo e il contratto devono, inoltre, essere depositati presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione.
Con Decreto Direttoriale n. 85 del 28 novembre 2014 è stato stabilito che, a decorrere dal 7 gennaio 2015, le suddette comunicazioni congiunte in agricoltura di istaurazione/cessazione/variazione/proroga vanno fatte utilizzando il nuovo modello “Unilav-Cong” disponibile esclusivamente online, previo accreditamento al sistema nel portale “cliclavoro” (www.cliclavoro.gov.it).
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche, con la lettera circolare prot. n. 7671 del 6 maggio 2015, ha fornito, inoltre, indicazioni in merito alle modalità operative da seguire per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in questione.
In particolare, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva ha specificato che - nell’ottica di una semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, nonché per ragioni di uniformità con le indicazioni fornite in relazione alle comunicazioni - gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro congiunti in agricoltura, tra i quali:
-le scritturazioni sul L.U.L.;
-l'elaborazione dei prospetti paga;
-l'invio dei modelli UNIEMENS;
devono essere effettuati dai medesimi soggetti individuati nel D.M. 27 marzo 2014.
L’INPS, dal canto suo, è intervenuta con la circolare n. 131 del 2 luglio 2015, individuando, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni (Unilav-Cong) ai sensi del più volte citato D.M. 27 marzo 2014.
Pertanto, il “Referente Unico” è stato individuato:
-nell’impresa capogruppo, nell’ipotesi di gruppo d’imprese;
-nel proprietario, nell’ipotesi di imprese appartenenti allo stesso soggetto;
-nel soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell’ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.
Il “Referente Unico”, è tenuto alla presentazione della Denuncia Aziendale (D.A.) e della denuncia trimestrale di manodopera (DMAG).
Quindi, le imprese legate dai rapporti di cui all’art. 9, comma 11, del D.L. 28 giugno 2013 n. 76, al fine di procedere, nell’ambito del settore agricolo, all’assunzione congiunta di lavoratori dipendenti, sono tenute a presentare, per il tramite del “Referente Unico”, una Denuncia Aziendale (D.A.) finalizzata a fornire l’insieme delle informazioni riferite ai co-datori di lavoro.
Il “Referente Unico” sarà tenuto alla compilazione di un apposito Quadro, di nuova istituzione, nel quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
-Tipologia Co-Datori (potrà essere indicata solo una delle 4 fattispecie previste):
-Codice Fiscale/P.IVA delle imprese co-assuntrici;
-Codice CIDA, se azienda agricola;
-Matricola Inps, se azienda iscritta ad altra gestione non agricola;
-Data contratto/accordo da valorizzare nell’ipotesi in cui i co-datori siano legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado o abbiano sottoscritto un contratto di rete;
-Associazione di categoria presso la quale è depositato l’accordo o il contratto sottoscritto dai co-datori.
Nell’elenco dei co-datori dovranno essere riportati anche gli elementi identificativi (C.F/P.IVA – CIDA – matricola INPS) dell’azienda individuata quale referente unico.
In pratica, si deduce che il “Referente Unico” potrà anche non essere un’azienda agricola ma dovrà essere, obbligatoriamente, un’azienda già presente negli archivi dell’Istituto, anche in altre gestioni e, quindi, dovrà essere dotato di matricola INPS o codice CIDA prima di poter procedere all’invio della D.A.
Medesima condizione deve sussistere per le altre aziende co-datrici di lavoro.
Nella circolare n. 131/2015, viene spiegato che, in fase di approvazione della D.A., verrà attribuito un nuovo Tipo Ditta che identificherà le aziende che effettuano assunzioni congiunte di lavoratori in agricoltura e, a differenza dell’ordinario processo di validazione delle D.A., non sarà attribuita alcuna Zona Tariffaria.
Successivamente, a seguito di approvazione della Denuncia Aziendale, al “Referente Unico” sarà attribuito apposito codice identificativo CIDA tramite il quale potrà adempiere agli obblighi di denuncia DMAG con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese da lui rappresentate.
Per la denuncia di manodopera dei lavoratori agricoli assunti congiuntamente dal gruppo d’imprese, il “Referente Unico” dovrà, accreditandosi con il CIDA rilasciato a seguito della validazione della specifica Denuncia Aziendale, trasmettere apposito flusso DMAG.
Chiaramente, in qualità di “Referente Unico” il denunciante potrà trasmettere denunce DMAG riferite ai soli lavoratori presenti nell’apposita sezione “Unilav-Congiunto” e, per ogni lavoratore, dovrà riportare il numero di giornate lavorate nei mesi oggetto di denuncia, ripartendole su ogni azienda co-assuntrice che abbia utilizzato, nel periodo di riferimento, lo stesso lavoratore.
Pertanto, la denuncia DMAG dovrà riportare tanti codici CIDA quanti sono stati i co-datori di lavoro che hanno utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, compreso, eventualmente, anche il CIDA già in possesso dell’azienda che solo successivamente si sia accreditata come “Referente Unico”.
Tuttavia, in attesa delle necessarie implementazioni dei sistemi operativi dell’INPS, le suddette modalità di gestione dell’assunzione congiunta in agricoltura, saranno operative a decorrere dalla denuncia DMAG relativa al IV trimestre 2015 (gennaio 2016).
Per cui, poiché di fatto l’assunzione congiunta è operativa a decorrere dal 7 gennaio 2015, la denuncia contributiva DMAG dei lavoratori interessati, riferita ai primi tre trimestri 2015, deve essere effettuata dalle singole aziende appartenenti al gruppo che abbiano utilizzato il lavoratore assunto congiuntamente, denunciando le giornate lavorative prestate presso la propria azienda.
Quadro delle norme |
Articoli 2135 e 2359 c.c. D.Lgs. n. 276/2003 D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, DM 27 marzo 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, D.D. n. 85 del 28 novembre 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche, lettera circolare prot. n. 7671 del 6 maggio 2015 INPS, circolare n. 131 del 2 luglio 2015 |
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