Le agevolazioni contributive per gli apprendisti
Pubblicato il 08 novembre 2012
Oggetto di riordino nel 2011, con il decreto legislativo n. 167 del 14 settembre, il contratto di assunzione di apprendistato ha subito modifiche ad opera della Legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro. Con circolare n. 128 del 2012, l'Inps ne riassume i contenuti e fornisce apposite istruzioni legate agli sconti contributivi.
L'APPRENDISTATO
Il ricorso da parte del datore di lavoro al contratto di apprendistato, nelle sue tre forme di apprendistato per la qualifica professionale, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca, risponde alla necessità di formare e dare spazi lavorativi ai giovani (dai 15 ai 29 anni).
Per non appesantire la lettura dell'elaborato, si omette una disamina particolareggiata dell'istituto limitandosi a tracciarne dei brevi tratti.
Come si legge nell'articolo 2 del
D.lgs. n. 167/2011, i
nodi principali dell'apprendistato si possono così riassumere:
- forma scritta del contratto e del relativo piano formativo;
- previsione di una durata minima del contratto non inferiore a sei mesi, fatto salvo quanto previsto per i datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali;
- divieto di retribuzione a cottimo;
- possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;
- presenza di un tutore o referente aziendale;
- possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali;
- possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;
- possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato;
- divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
- possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione;
- prosecuzione del rapporto come lavoro subordinato a tempo indeterminato qualora nessuna delle parti eserciti la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione.
Nel rispetto dei suddetti principi, mediante appositi accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è consentito regolamentare l’apprendistato.
Adempimenti
Nella compilazione delle
denunce Uniemens, gli apprendisti sono identificati nell’elemento <Qualifica1> con il
codice “5” (“Apprendista”).
A partire dalle denunce contributive relative al mese di gennaio 2012, sono stati variati i codici da inserire
nell’elemento <TipoContribuzione>, in base al regime contributivo applicato.
L'uso dei nuovi codici richiede la
compilazione di un nuovo elemento <TipoApprendistato>, in cui inserire il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, ossia:
-> APPA per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
-> APPB per l'Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
-> APPC per l'Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
L'Inps riporterà i detti dati nel quadro “B-C” del DM10 “VIRTUALE”.
TUTELA SOCIALE
Con la legge di riforma del mercato di lavoro –
L. n. 92/2012 –
è stato introdotto un nuovo ammortizzatore sociale denominato Aspi (Assicurazione sociale per l’impiego) che va a sostituire, con effetto dal 1° gennaio 2013, le attuali indennità di mobilità, di disoccupazione non agricola ordinaria, di disoccupazione con requisiti ridotti, di disoccupazione speciale edile.
Tale tutela è applicabile anche agli apprendisti (che già beneficiano dell'IVS, della malattia, dell'Anf e dell'Inail).
Ciò comporta che
sul datore di lavoro, che ha alle dipendenze tale categoria di lavoratori, grava l'onere di versare il contributo dell'1,61%.
ASSUNZIONI DI APPRENDISTI DAL 1° GENNAIO 2012 AL 31 DICEMBRE 2016
In virtù della legge di stabilità 2012,
per il periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2016, l'assunzione di apprendisti, da parte di datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, comporta la fruizione di uno sgravio totale dei contributi a carico dello stesso datore.
Il beneficio è limitato ai
contributi maturati nei primi 3 anni del contratto; successivamente è dovuta l'aliquota contributiva pari al 10%, fino alla scadenza contrattuale.
Per previsione di legge,
lo sgravio contributo del 100% non si applica in caso di assunzione, con contratto di apprendistato, di lavoratori in mobilità, destinatari di apposite norme agevolative.
Per calcolare la
base occupazionale che consente l'agevolazione (massimo 9 addetti), il riferimento è diretto al
momento in cui si costituisce il rapporto di apprendistato, senza prestare attenzione al fatto che durante il suo svolgimento la forza occupazionale aumenti. Inoltre, il
calcolo deve riguardare tutta la struttura aziendale e non la singola unità operativa.
Nel numero non devono essere inclusi gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di inserimento e di reinserimento, i somministrati (con riferimento all'utilizzatore).
La fruizione dello sgravio in parola soggiace, per previsione comunitaria,
alla disciplina degli aiuti “de minimis”.
In base a tale regola, ogni singola impresa non può beneficiare, nell'arco di tre esercizi finanziari, di aiuti economici per un importo superiore a 200.000 euro; se l'attività viene esercitata nell'ambito del settore dei trasporti, l'importo scende a 100.000 euro; per il settore della produzione agricola l'importo è pari a 7.500 euro.
Invece, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi ad un'impresa che fornisce servizi di interesse economico generale non deve superare i 500.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
Adempimenti
In virtù dell'applicazione della disciplina “de minimis”,
i datori di lavoro che intendono avvalersi dello sgravio contributivo,
sono tenuti a presentare all’Inps apposita dichiarazione contenente:
- l'attestazione che, nell’anno di stipula del contratto di apprendistato e nei due esercizi finanziari precedenti, non sono stati percepiti aiuti nazionali, regionali o locali eccedenti i limiti complessivi degli aiuti "de minimis"
- ovvero l'indicazione quantitativa degli incentivi “de minimis” già fruiti nel triennio, alla data della richiesta.
Per l'invio della dichiarazione è obbligatorio utilizzare la funzionalità contatti del cassetto previdenziale, selezionando l'oggetto “Assunzioni agevolate e sgravi”, quindi“Apprendistato” e aggiungendo la dicitura “sgravio apprendisti 2012 2016”.
Per la fruizione dello sgravio:
- occorre determinare il triennio di riferimento avendo riguardo alla data di stipula del contratto di apprendistato;
- occorre calcolare il limite sommando tutti gli importi di aiuti “de minimis”, di qualsiasi tipo, ottenuti nel triennio individuato, inclusa l’agevolazione di cui si vuole beneficiare.
Per il caso della
somministrazione, la dichiarazione va effettuata dall'utilizzatore ed è sempre a costui che vanno riferiti i limiti sugli aiuti “de minimis”.
Specifica la circolare n. 128 che il
triennio deve considerarsi mobile, cioè, in caso di stipulazione di ulteriori contratti di apprendistato successivi a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione (fruendo dell’agevolazione), l'importo dello sgravio ulteriormente fruibile deve essere ricalcolato e deve essere individuato di volta in volta considerando tutti gli aiuti concessi nel periodo, con la conseguente presentazione di una nuova dichiarazione “de minimis”.
Nella compilazione del
flusso Uniemens, il datore di lavoro indica nell’elemento <Qualifica1> il codice “5” (“Apprendista”).
Per i
primi tre anni di apprendistato, nell’elemento
<TipoContribuzione> si dovranno invece
riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, secondo la seguente tabella:
J6 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – primo anno di sgravio
J7 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – secondo anno di sgravio
J8 Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 22 co. 1 legge 183/2011) – terzo anno di sgravio
APPRENDISTATO PER LAVORATORI IN MOBILITÀ
Interessanti sono le notazioni svolte dalla
circolare n. 128 del 2 novembre 2012, dell'Inps, relative alla possibilità di assumere con contratto di apprendistato lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, per il quale vigono le seguenti regole (differenti dalla ordinaria disciplina dell'apprendistato):
- impossibilità per le parti di recedere dal rapporto al termine del periodo di formazione;
- insussistenza del requisito anagrafico del lavoratore.
Nel caso di tale tipologia di contratto,
il datore di lavoro è chiamato a seguire il regime contributivo dettato dalla legge n. 223/1991 - articolo 25, comma 9 e articolo 8, comma 4:
-
contributi pari al 10% per 18 mesi dall'assunzione → in totale 15,84% (10 + 5,84 a carico dell'apprendista)
- diritto a
riconoscere al lavoratore, per ogni mese di retribuzione,
il 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore assunto.
Terminati i 18 mesi → il datore di lavoro deve versare il contributo pieno mentre rimane fisso a 5,84% l'apporto del lavoratore.
La circolare precisa che l'assunzione di lavoratori in mobilità con contratto di apprendistato può avvenire anche da parte di
agenzie di somministrazione; in tale ipotesi
i requisiti per fruire del particolare regime contributivo devono essere posseduti dall'utilizzatore.
Adempimenti
In caso di assunzione di lavoratore in mobilità con contratto di apprendistato, sia il datore di lavoro che l'agenzia di somministrazione, devono
inviare all'Inps una dichiarazione di responsabilità che attesti la sussistenza delle condizioni che consentono di beneficiare dell'incentivo.
A tale dichiarazione va allegata copia della dichiarazione del lavoratore (mod. Autocert_223_91 COD SC66), sostitutiva del certificato attestante l’iscrizione nella lista di mobilità, con la specificazione che il lavoratore è stato iscritto:
- su domanda del lavoratore a seguito di licenziamento individuale da datore di lavoro imprenditore
- a seguito di licenziamento collettivo da datore di lavoro imprenditore.
In presenza di somministrazione, va aggiunta alla dichiarazione la firma dell’utilizzatore o del suo rappresentante.
La dichiarazione di responsabilità, l’autocertificazione del lavoratore, copie dei documenti di riconoscimento del lavoratore e di chi ha sottoscritto le dichiarazioni di responsabilità, devono essere
scansionate e allegate in formato digitale ad una comunicazione da inviare all’Istituto mediante la funzionalità “Contatti”.
Ricevuta la comunicazione, l'Inps assegna alla posizione contributiva interessata il Codice autorizzazione 5Q.
Se sussiste il diritto al contributo mensile previsto dall’art. 8, co. 4, della legge 223/1991, viene attribuito alla posizione contributiva interessata anche il Codice autorizzazione 5T, allegando un prospetto con il piano di fruizione della misura mensile massima dell’incentivo.
Nel momento in cui l’Inps metterà a disposizione del datore di lavoro un apposito modulo on-line, i codici 5Q e 5T saranno attribuiti automaticamente.
Nel flusso Uniemens vanno eseguite le seguenti operazioni, valorizzando, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:
-> nell’elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore “MOAP” avente il significato di “contributo mensile per l’assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità”;
-> nell’elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore “H00” (Stato);
-> nell’elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l’importo posto a conguaglio relativo al mese corrente (tale importo non può essere superiore alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore);
-> nell’elemento <ImportoArrIncentivo> sarà indicato l’eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi.
Tali dati devono essere poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM10 “VIRTUALE”.
CONTRIBUZIONE PER LA PROSECUZIONE DELL'APPRENDISTATO
Un ulteriore agevolazione è prevista per il
mantenimento in servizio dell'apprendista, oltre la fine del periodo di formazione. Se il rapporto prosegue,
lo sconto contributivo si protrae per un anno.
La disposizione non si applica ai lavoratori in mobilità assunti con contratto di apprendistato.
LIMITI QUANTITATIVI
Il numero di apprendisti che è possibile assumere è limitato; in base alla normativa in vigore, fino al 31 dicembre 2012, gli apprendisti in azienda non devono superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio.
Ma
dal 1° gennaio 2013, tale proporzione è destinata a mutare. Infatti la legge n. 92/2012 statuisce che
il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro.
In assenza di lavoratori qualificati o specializzati o se sono presenti in un numero inferiore a tre unità, la norma ammette l'assunzione di un massimo di 3 apprendisti.
Nulla muta, invece,
per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità: permane il rapporto del 100 per cento.
Per le imprese artigiane restano in vigore le disposizioni in materia di limiti dimensionali dettate dall’articolo 4 della legge n. 443/1985.
Nel numero complessivo di apprendisti si computano anche quelli utilizzati per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato.
NUOVE ASSUNZIONI
La legge n. 92/2012, ha inserito nella disciplina dell'apprendistato la c.d. “clausola di stabilizzazione”, applicabile alle
aziende con almeno 10 lavoratori, la quale prevede che:
l’assunzione di nuovi apprendisti sia subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
La percentuale del 50%, però, deve ritenersi
operativa dal 18 luglio 2015, in quanto
per i primi 3 anni dall'entrata in vigore della legge n. 92/2012 ,
la detta percentuale scende al 30%.
Si precisa che:
- dal computo della percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa;
- qualora non sia stata rispettata la percentuale richiesta, è consentita comunque l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati e di almeno un apprendista nel caso di “totale mancata conferma degli apprendisti pregressi”.
La violazione dei limiti fissati produce l'effetto di trasformare in contratto a tempo indeterminato i contratti di apprendistato eccedenti, sin dalla costituzione del rapporto.
Nel caso in cui la clausola legale non trova applicazione perché riferita ad un datore di lavoro con meno di 10 dipendenti, andrà rispettato esclusivamente il limite individuato dalla contrattazione collettiva.
Nel nuovo elemento <TipoApprendistato>, va inserito il codice corrispondente alla tipologia di contratto stipulato, ossia:
-> APPA per l'Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
-> APPB per l'Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
-> APPC per l'Apprendistato di alta formazione e di ricerca.
QUADRO DELLE NORME
- Decreto legislativo 14 settembre 2011 , n. 167
- Legge 12 novembre 2011 , n. 183
- Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, conv. con legge 7 agosto 2012, n. 134
- Legge 28 giugno 2012, n. 92
- Decreto legislativo 10 settembre 2003. n. 276
- Circolare ministero del Lavoro 11 novembre 2011, n. 29
- Circolare ministero del Lavoro 18 luglio 2012, n. 18