L'azienda che chiede il concordato può partecipare alla gara se fornisce la documentazione di conformità
Pubblicato il 14 gennaio 2014
Inibire all'impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l'ammissione al concordato preventivo confligge palesemente con la finalità delle disposizioni vigenti volte a preservare la capacità dell'impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l'acquisizione di nuovi appalti.
Ed invero, deve affermarsi la possibilità dell'azienda in crisi che abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di concorrere alle gare e di acquisire le relative commesse, qualora la stessa sia in grado di fornire, nel caso risulti aggiudicataria, ma comunque entro il momento dell'aggiudicazione definitiva, la documentazione di conformità del piano ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 186-bis, comma 4 della Legge fallimentare e sempre che un'altra impresa le fornisca i requisiti e assicuri le risorse per eseguire l'appalto.
E' quanto precisato dal Consiglio di Stato, con
sentenza n. 6272 del 27 dicembre 2013.