L'avvocato non può cercare clienti appoggiandosi all'agenzia di servizi
Pubblicato il 06 novembre 2008
La Cassazione, con sentenza n. 26007 del 30 ottobre scorso, ha confermato la sospensione per quattro mesi, dall'esercizio della professione, per un legale che aveva aperto uno studio nella sede di un'agenzia di servizi, riconoscendo, a quest'ultima, una sorta di royalty sulle pratiche che gli venivano passate.
Contro il provvedimento di sospensione dall'Albo impartitogli dall'Ordine di Perugia per “accaparramento di clientela”, il professionista si era rivolto, invano, all'Ordine nazionale forense e, poi, alla Corte di legittimità, la quale ha respinto tutti i motivi del ricorso rilevando come "l'incolpazione disciplinare non ha riguardato un singolo episodio relativo alla trattazione della pratica di risarcimento dei danni senza mandato della parte danneggiata, ma più in generale i rapporti fra l'agenzia e l'avvocato, come emerge dalla circostanza che è stato contestato al professionista di avere lo studio professionale e l'utenza telefonica in comune con la predetta agenzia".