L’avviso di pagamento non comporta l’obbligo di versare l’Iva
Pubblicato il 30 ottobre 2012
Accogliendo un’istanza presentata dall’Anie, la Federazione rappresentativa delle aziende operanti nel settore elettrotecnico ed elettronico, l’agenzia delle Entrate ha puntualizzato che le richieste di pagamento emesse dalle aziende al fine di sollecitare il committente a versare quanto dovuto non costituiscono fattura e, dunque, non comportano l’obbligo di versamento dell’Iva.
Secondo le Entrate, tale interpretazione appare compatibile con il dettato normativo di cui agli articoli 6 e 21 del decreto Iva, alla generale dottrina e alla prassi amministrativa e commerciale normalmente usata, tanto da poter asserire che “
il documento emesso prima del pagamento (totale o parziale) del corrispettivo del servizio, contenente la dicitura "avviso di pagamento" e privo dei requisiti elencati dall'articolo 21 del Dpr 633/1972 quali la data, il numero progressivo, l'aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta dovuta, non sia titolo rilevante agli effetti dell'Iva”.
L’affermazione costituisce un ottimo punto di partenza per la definizione di un principio comune a tutte le aziende che effettuano servizi di manutenzione e riparazione di impianti appartenenti al settore elettrico.
Come commentato dallo stesso presidente di Anie, infatti:
“si tratta di una novità importante perché i ritardati pagamenti mettono in ginocchio ogni giorno decine di aziende potenzialmente sane. Dunque poter onorare gli impegni fiscali solo dopo l'effettiva riscossione dei pagamenti è una norma di assoluto buonsenso, che può dare una boccata d'ossigeno. Ma soprattutto essere considerati come i professionisti, che da sempre emettono senza problemi la "fattura pro forma" o "notula", è un riconoscimento senza precedenti, di grande utilità per tutte le imprese della manutenzione”.