L'avviamento va determinato secondo nuovi criteri di redditività

Pubblicato il 25 marzo 2011 La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 11/04/2011 depositata lo scorso 20 gennaio 2011, si è pronunciata in materia di metodologia da utilizzare per rideterminare il valore dell'avviamento, nell'ambito delle cessioni d'azienda, statuendo l'illegittimità della valutazione solitamente operata dal Fisco sulla base della percentuale di redditività, applicata sui ricavi dei tre esercizi anteriori al trasferimento, per come prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 460/1996.

Secondo i giudici laziali, la stima dell'avviamento deve eseguirsi “in base a criteri di redditività, determinando la potenza produttiva dell'organismo industriale, analizzandone i costi di produzione, esaminando, se possibile, i registri amministrativi dell'azienda cedente ed eseguendo ricerche e controlli tecnici ed economici adeguati”.
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