Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2005, del decreto legislativo sull'applicazione dei principi contabili internazionali (Ias), in alcuni casi specifici i principi nazionali di determinazione del reddito d'impresa si sono potuti adattare fin da subito ai nuovi standard internazionali. Rientrano in tali fattispecie:
- la possibilità di dedurre ammortamenti in via extracontabile su immobilizzazioni immateriali non soggette al procedimento di ammortamento;
- l'instabilità delle rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali valutate a valori correnti;
- l'irrilevanza di plusvalenze e minusvalenze contabilizzate su partecipazioni che godono dell'esenzione.
Rimangono localizzati, invece, i profili di determinazione del reddito imponibile da adeguare ai nuovi criteri contabili, come nel caso specifico del "magazzino titoli" (azioni, quote societarie e obbligazioni iscritte nell'attivo circolante). A tale proposito, nel caso di rivalutazione delle partecipazioni azionarie iscritte nell'attivo circolante e rivalutate a "costi, ricavi e rimanenze" non si applicano le regole concepite per le "immobilizzazioni", tra cui l'irrilevanza delle plusvalenze iscritte. L'articolo 110, comma 1, lettera c del Tuir esclude, infatti, dal concorso al reddito d'impresa le plusvalenze/minusvalenze di azioni, quote o altri strumenti finanziari similari. Nel caso delle obbligazioni classificate nell'attivo circolante, non concependo una divergenza tra valori civilistici e fiscali, lo schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 25 della legge 306/2003 conferma la rilevanza fiscale delle rivalutazioni di tali titoli.
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