Il Garante per la Privacy, a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di un’azienda, è intervenuto, con newsletter del 7 dicembre 2018, per sostenere che un datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.
Infatti, nonostante l’azienda si fosse giustificata sostenendo la necessità di “informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l’organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale”, i dati inerenti l’adesione ad un sindacato sono dati sensibili e come tali vanno tutelati.
Tali dati possono essere trattati dal datore di lavoro per la gestione del rapporto di lavoro ma, nel caso di specie, per agire correttamente l’azienda avrebbe dovuto solo comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione dei lavoratori e non la nuova sigla cui questi avevano aderito.
Per quanto sopra, il Garante si è riservato di avviare un procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.
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