Nell’ambito dei settori produttivi caratterizzati da picchi di lavoro e specificatamente individuati dal D.P.R. 1525/1963 ed integrati dalla contrattazione collettiva dotata della maggiore rappresentatività comparata sono vigenti una serie di deroghe rispetto all’ordinaria gestione dei rapporti di lavoro a tempo determinato.
Ci si riferisce a quei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati nell’ambito di attività stagionali per i quali non si applicano i limiti massimi consentiti di durata del rapporto, le regole sulle condizioni e causali nel caso di periodi superiori a 12 mesi ovvero per i rinnovi, nonché le prescrizioni sullo stop and go e sui limiti numerici per i rapporti a termine.
I contratti a termine sottoscritti nell’ambito di attività stagionali possono essere caratterizzati – sotto il profilo degli oneri previdenziali – dalla mancata applicazione dell’aliquota contributiva utile al finanziamento della NASpI (+1,40%) e dell’aumento di quest’ultima per ulteriori 0,5 punti percentuali ogniqualvolta vi sia un rinnovo del contratto precedentemente stipulato. Tale deroga, però, vale esclusivamente per i lavoratori assunti per le attività stagionali contenute nel D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, e per alcuni specifici contratti collettivi.
Quali sono le attività stagionali? Quali deroghe e regole osservare per la corretta gestione del lavoro stagionale?
Di seguito tutte le risposte.
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