Primo via libera dal Governo allo schema di decreto legislativo "correttivo" al lavoro sportivo.
Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 luglio 2022, ha infatti approvato in esame preliminare uno schema di decreto legislativo che corregge e integra il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici nonché di lavoro sportivo.
Il provvedimento attende ora di essere ufficializzato con l'approvazione definitiva da parte del CDM per poi seguire l'iter istituzionale presso i due rami del Parlamento.
Anticipiamo i principali contenuti dello schema di decreto legislativo di riforma del settore sportivo.
Con il decreto legislativo in parola il legislatore si pone il dichiarato obiettivo di riformare il settore contemperando le esigenze di tutela dei lavoratori dello sport con la stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport, alla luce del principio di specificità sancito dall’ordinamento dell’Unione Europea, riconoscendo le previste agevolazioni e facendo emergere fenomeni di elusione fiscale e previdenziale.
Nei suoi 30 articoli, lo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Governo contiene le seguenti novità:
viene estesa la possibilità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche alle cooperative e agli Enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), se esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche;
si amplia la nozione di lavoratore sportivo, al fine di includere anche nuove figure, necessarie e strumentali allo svolgimento delle attività sportive. In particolare viene definito “lavoratore sportivo” anche ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale;
viene regolato il lavoro sportivo prestato nell’area del dilettantismo. Si stabilisce che, nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva;
per le società sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite minimo di età viene fissato a 15 anni;
vengono digitalizzati gli adempimenti connessi alla costituzione dei rapporti di lavoro sportivo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;
è definita la figura del volontario sportivo
previste agevolazioni fiscali e contributive per i lavoratori sportivi, e per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, nell'area del dilettantismo. In particolare si prevede che i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo;
anticipata l'abolizione del vincolo sportivo, nell'area del dilettantismo.
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