Lavoro sportivo, le novità
Pubblicato il 17 ottobre 2022
Dal 2023 entrano in vigore le nuove regole per i lavoratori del settore sportivo, approvate in via definitiva lo scorso 29 settembre con uno schema di decreto legislativo correttivo del D.Lgs. n. 36/2021, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Di seguito i punti di maggiore interesse.
Società sportive dilettantistiche
Per le associazioni e società sportive dilettantistiche ecco i punti focali del correttivo:
- i proventi derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, da cessione di diritti e dalla gestione di impianti e strutture sportive non rilevano per la determinazione del limite delle “attività diverse” (che non devono superare determinate percentuali rispetto alle entrate derivanti dalle attività sportive);
- l’eventuale fuoriuscita dal Registro delle attività sportive non comporta l’obbligo di devoluzione del patrimonio, come invece accade per il Runts, ma solo la perdita delle agevolazioni tributarie previste, essendo l’iscrizione al Registro condizione necessaria per accedere a benefici e contributi pubblici di ogni genere;
- nascono le cooperative sportive dilettantistiche;
- viene eliminata la possibilità di costituire una società sportiva di persone;
- è ammessa la possibilità di destinare fino al 50% degli utili e degli avanzi di gestione annuali ad aumento gratuito del capitale o alla distribuzione di dividendi;
- sempre entro il 50% è prevista la possibilità del rimborso al socio del capitale effettivamente versato, eventualmente rivalutato o aumentato;
- viene confermato il divieto di distribuzione indiretta di utili, secondo quanto previsto per gli ETS;
- viene abolito dal 1° luglio 2023 il vincolo sportivo con la conseguenza che, a fine annata, il tesseramento per una squadra non è più automatico ma deve essere volontariamente rinnovato;
- viene eliminata la figura dell’“amatore” e introdotta quella del “volontario”, che presta la propria opera a titolo gratuito solo con il rimborso delle spese vive sostenute, assicurato per la responsabilità civile;
- i lavoratori sono suddivisi in lavoratori sportivi (atleti, allenatori, istruttori e tutti i tesserati che svolgono una mansione necessaria in base a quanto previsto dalla federazione sportiva di appartenenza) e amministrativo gestionali (che si occupano delle funzioni amministrative dell’ente);
- fino alla somma di 5.000 euro annui vi è l’esclusione da qualsiasi trattenuta fiscale e previdenziale e l’unico adempimento in capo all’ente sportivo resta la trasmissione della CU e del 770; oltre detto importo il rapporto va inquadrato sotto il profilo giuslavoristico;
- nella fascia tra 5.000 e 15.000 euro annui è dovuta la contribuzione previdenziale ma non quella fiscale; sempre in tale fascia vengono anche facilitati gli adempimenti correlati alla gestione dei rapporti di lavoro.
- se l’attività sportiva non impegna più di diciotto ore settimanali, al netto del tempo impiegato per l’attività agonistica, il rapporto di lavoro è inquadrato come co.co.co.
Società sportive professionistiche
Per tali società la regola è quella del rapporto di lavoro subordinato, tranne i casi in cui, ad esempio, lo sportivo non è vincolato a frequentare sedute di allenamento o quando la prestazione non supera otto ore settimanali, cinque giorni mensili ovvero trenta giorni in un anno (in tali ipotesi si tratta di lavoro autonomo).
E’ ammesso il contratto a tempo determinato per un massimo di cinque anni, con possibilità di cessione prima della scadenza.
Apprendistato
In deroga alla normativa stabilita in via generale, è consentita la stipula di contratti di apprendistato con giovani a partire dai quindici anni di età e fino ai ventitré.