In vigore dal 17 novembre 2022 le modifiche alla riforma del lavoro sportivo contenute nel decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022.
Nei suoi 31 articoli il provvedimento integra e modifica il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Di seguito si fornisce una sintesi delle novità in materia di lavoro sportivo.
Prima però è il caso di ricordare che le disposizioni qui citate e oggetto di modifica si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 51, D.lgs. 36/2021).
L'articolo 13 del decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163 modifica l’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 facendo rientrare nella definizione di lavoratore sportivo anche ogni tesserato che svolge, verso un corrispettivo, le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
Viene inoltre:
Tra le disposizioni non applicabili alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo, l’articolo 14 sostituisce, in tema di mansioni del lavoratore, il rinvio all’art. 13 della L. 300/1970 con quello all’art. 2103 del codice civile.
Con riferimento al trattamento economico corrisposto dal Fondo costituito dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva, viene poi sostituita la locuzione “indennità di anzianità” con “trattamento di fine rapporto” .
L’articolo 15 modifica l’articolo 27 del D.lgs. 36/2021 condizionando l’efficacia del contratto di lavoro sportivo subordinato nel settore professionistico all’approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.
L’articolo 16 sostituisce interamente l’articolo 28 del D.lgs. 36/2021, che reca ora norme in materia di lavoro sportivo dilettantistico.
L'articolo novellato introduce, nell'area del dilettantismo, la presunzione di lavoro autonomo, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, se ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
Con riguardo agli adempimenti a carico dei datori di lavoro sportivi, si prevede che l’obbligo di comunicare ai centri per l’impiego l’instaurazione di rapporto di lavoro si intende assolto attraverso la comunicazione, da parte dell’associazione o della società destinataria delle prestazioni sportive, al Registro telematico delle attività sportive dilettantistiche dei dati necessari all’individuazione del rapporto di lavoro sportivo. Tale comunicazione è messa a disposizione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e degli enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività.
Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al centro per l'impiego.
Infine, si dispone che l’obbligo di tenuta del Libro unico del lavoro per le collaborazioni coordinate e continuative in oggetto venga adempiuto in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro delle attività sportive dilettantistiche.
L'applicazione delle predette disposizioni in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico è subordinata all'adozione di apposito decreto, da emanarsi entro il 1° aprile 2023, recante le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari.
L’articolo 20 modifica l’articolo 32 del D.lgs. 36/2021 prevedendo:
L’articolo 21 modifica l’articolo 33 del D.lgs. 36/2021 prevedendo, in particolare, che il lavoratore sportivo sia sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32.
L’articolo 22 modifica l’articolo 34 del D.lgs. 36/2021 che detta disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per i lavoratori sportivi subordinati, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuative e per gli sportivi dei settori dilettantistici.
Si dispone che le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo siano stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport.
Infine, l’articolo 23 modifica l’articolo 35 del D.lgs. 36/2021 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi.
Vengono, in particolare, modificate le aliquote contributive attualmente in vigore per i lavoratori sportivi dilettanti, fissando al 25% l’aliquota contributiva per i dilettanti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per i dilettanti che svolgono prestazioni autonome.
In entrambi i casi, si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata INPS.
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