Lavoro occasionale in agricoltura, ecco come si applica il regime transitorio

Pubblicato il 13 dicembre 2023

Arrivano dall'INPS le prime attese istruzioni sulle novità introdotte dall'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 in merito al lavoro occasionale in agricoltura, con particolare riferimento al regime transitorio per il biennio 2023-2024 denominato “Lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura”.

E’ stata infatti pubblicata dall’Istituto la circolare n. 102 del 12 dicembre 2023 dedicata al settore agricolo, che segue alla numero 6/2023 dedicata alla nuova disciplina del lavoro occasionale introdotta in via generale dalla legge di Bilancio 2023 (per la cui trattazione si rinvia al precedente articolo “Prestazioni di lavoro occasionale sotto la lente dell'INPS”).

La nuova disciplina del lavoro occasionale in agricoltura

Come accennato, l’articolo 1, commi 342 e seguenti, della legge di Bilancio 2023 ha sancito il divieto di utilizzo del contratto di prestazione occasionale (CPO) per le imprese operanti nel settore dell’agricoltura dal 1° gennaio 2023 prevedendo in sua sostituzione, per il biennio 2023-2024, il “Lavoro occasionale in agricoltura” (LOAgri), con lo scopo di semplificare l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato nel comparto agricolo, assicurare ai prestatori interessati le tutele proprie del lavoro subordinato e garantire la continuità produttiva delle imprese agricole facilitando il reperimento di manodopera per le attività stagionali.

Ambito di applicazione

Lavoratori

Destinatarie delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono le attività stagionali rese da soggetti:

NOTA BENE: Il comma 344 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 impone come ulteriore requisito di carattere soggettivo che i soggetti prestatori, a eccezione dei pensionati, non devono avere avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.

Caratteristiche peculiari del nuovo istituto sono:

Alla nuova tipologia di rapporto di lavoro in agricoltura si applica, per quanto compatibile, la disciplina lavoristica e previdenziale del rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato.

Il contratto può avere una durata di dodici mesi, nel corso dei quali possono essere espletate non più di quarantacinque giornate lavorative.

NOTA BENE: I quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto.

Datori di lavoro

Possono stipulare contratti di LOAgri esclusivamente i datori di lavoro che operano nel settore dell’agricoltura iscritti alle specifiche Gestioni previdenziali dell’INPS e che rispettano i contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ne deriva che è vietata l’assunzione di OTDO da somministrare a imprese utilizzatrici da parte delle agenzie di somministrazione, alle quali non si applicano i citati contratti collettivi.

Inoltre, l’utilizzo di tale nuova tipologia contrattuale alle sole attività agricole stagionali che si svolgono in particolari periodi dell’anno in funzione del ciclo biologico delle piante e degli animali implica che è esclusa l’applicabilità della normativa alle mansioni impiegatizie.

Cosa devono fare i datori di lavoro

Prima dell’inizio della prestazione di lavoro occasionale, i datori di lavoro devono:

L'iscrizione dei lavoratori OTDO nel Libro unico del lavoro può avvenire in unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente su base settimanale, quindicinale o mensile tramite bonifico, altri strumenti di pagamento elettronico, in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente o con assegno consegnato direttamente al lavoratore o a un suo delegato.

Relativamente alle modalità di adempimento dell’obbligo contributivo, il datore di lavoro effettua all'Inps il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva anche di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.

Contributi: come e quanto pagare

I datori di lavoro agricoli che intendono avvalersi delle prestazioni di lavoro occasionale agricolo a tempo determinato devono:

L’ammontare dei contributi è il seguente:

Voci contributive

Totale

A carico azienda

A carico lavoratore

Fondo pensioni lavoratori

29,7900%

20,9500%

8,84%

Quota base

0,1100%

0,1100%

 

Assistenza infortuni sul lavoro

10,1250%

10,1250%

 

Addizionale assistenza infortuni sul lavoro

3,1185%

3,1185%

 

Disoccupazione

2,7500%

2,7500%

 

Esonero art.120 Legge 388/2000

-0,3400%

-0,3400%

 

Esonero art.1 Legge 266/2005

-1,0000%

-1,0000%

 

CIS operai agricoli

1,5000%

1,5000%

 

Prestazioni economiche di malattia

0,6830%

0,6830%

 

Tutela lavoratrici madri

0,0300%

0,0300%

 

Esonero art.120 Legge 388/2000

-0,0300%

-0,0300%

 

Assegni familiari

0,4300%

0,4300%

 

Esonero art.120 Legge 388/2000

-0,4300%

-0,4300%

 

Totale OTD

46,7365%

37,8965%

8,84%

Totale OTDO

20,9669%

12,1269%

8,84%

 

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