Lavoro occasionale, aggiornata la piattaforma informatica per le imprese agricole

Pubblicato il 05 ottobre 2017

L’INPS ha emanato il messaggio del 25 settembre 2017, n. 3662, con il quale rende nota l’avvenuta implementazione della piattaforma informatica dedicata alle comunicazioni di svolgimento di prestazioni occasionali nel settore agricolo.

Disciplina del lavoro occasionale per le imprese agricole

Dal 24 giugno 2017 è in vigore la nuova disciplina del lavoro occasionale subordinato, contenuta nella legge del 21 giugno 2017, n. 96 (G.U n. 144 del 23 giugno 2017), di conversione del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che va a sostituire la precedente regolamentazione in materia di voucher (definiti anche “buoni lavoro”).

I dettagli circa l’applicazione della nuova disciplina sono stati poi spiegati nella successiva circolare Inps del 5 luglio 2017, n. 107.

In primo luogo, come segnalato in tale circolare, per le imprese del settore agricolo, è prevista la possibilità di ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:

Va premesso che la possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale è stata prevista per le imprese agricole solo in via eccezionale, nonostante i voucher (precedente meccanismo di retribuzione per il lavoro occasionale) siano stati sperimentati, con successo, proprio in tale settore, in occasione della vendemmia del 2008.

Ulteriormente, si fa presente che, alla luce della normativa in vigore, non esiste più alcuna differenza di disciplina a seconda del volume di affari delle imprese (superiore o inferiore ai 7.000 euro annui), o della tipologia di attività (stagionale o non).

Pertanto a tutte le aziende agrarie si applicano le stesse regole, e le prestazioni occasionali possono riguardare qualunque tipo di attività agricola, non più solo quelle stagionali come in precedenza.

NB! Il lavoro occasionale consiste nell’esercizio di un’attività di lavoro subordinato, svolta in modo episodico e non continuativo.

Procedura informatica di comunicazione all’Inps

Come specificato nel messaggio del 25 settembre 2017, n. 3662, attraverso l’apposito portale, le imprese agricole sono tenute ad indicare:

Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (ad esempio indisponibilità sopravvenuta del prestatore, condizioni climatiche non idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa ...), la prestazione non venga poi resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica Inps, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione.

Difatti, una volta decorso il terzo giorno successivo alla data conclusiva dell’arco temporale originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione, l’Inps procede ad integrare il compenso pattuito dalle parti, nonché a valorizzare la posizione assicurativa del lavoratore ai fini Ivs e Inail, trattenendo altresì le somme destinate al finanziamento degli oneri gestionali.

Ancora, nel caso in cui l’arco temporale della prestazione indicato nella comunicazione si collochi a cavallo fra due mesi, il pagamento del compenso avverrà il mese successivo, alla data finale dell’arco temporale indicato (es. prestazione dal 30.09.2017 al 02.10.2017, pagamento del compenso entro il 15.11.2017).

NB! Nel messaggio, l’Inps rende noto che sono state implementate le funzionalità relative agli intermediari che intendano operare in qualità di delegati per le Prestazioni Occasionali per gli utilizzatori nel settore dell’agricoltura.

Compensi per le prestazioni occasionali nel settore agricolo

Nel caso delle imprese del settore agricolo, il valore del compenso orario per il lavoratore occasionale non è predeterminato, bensì è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Segnatamente - come specificato nel parere del Ministero del Lavoro 8 settembre 2017, n. 5797 - la misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai agricoli fissati dal CCNL stipulato dalle Organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale (CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti del 22 ottobre 2014).

In aggiunta a quanto sopra, ai predetti minimi salariali si affianca, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo elemento retributivo previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità).

Pertanto, in base al citato CCNL, il sistema di classificazione degli operai agricoli, le misure minime oraria e giornaliera del compenso relativo allo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale nel settore agricolo sono riportati nel prospetto seguente.

Area professionale

Misura del compenso minimo

Orario

Giornaliero
(durata non superiore a 4 ore)

1^

€ 9,65

€ 38,60

2^

€ 8,80

€ 35,20

3^

€ 6,56

€ 26,24

 

NB! Si rammenta che la misura del compenso minimo giornaliero si applica alle prestazioni di durata non superiore a quattro ore giornaliere. Si ribadisce, infine, che le parti (utilizzatore e lavoratore) possono liberamente regolare lo svolgimento della prestazione sulla base di compensi di misura superiore a quelle minime sopra indicate.

Prestazioni di lavoro cui non si applica la disciplina

L’art. 74 del decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276 (G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003) che disciplina le prestazioni lavorative che esulano dal mercato del lavoro, stabilisce che:

con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti ed affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, di mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”.

Di conseguenza, alla luce di tale disposizione di legge, non si applicherà alle imprese agricole la disciplina sul lavoro occasionale allorquando l’attività venga svolta:

NB! Ai sensi dell’articolo in esame, ricorrendo tutti i requisiti sopra descritti, le attività prestate dal parente o affine sono considerate come “prestazioni che esulano dal mercato del lavoro”, non riconducibili allo schema del lavoro subordinato, né allo schema del lavoro autonomo.

Ne consegue che le stesse non fanno sorgere alcuna obbligazione contributiva nei confronti degli Enti Previdenziali e nessun obbligo di comunicazioni di instaurazione e/o cessazione del rapporto di collaborazione.


 

QUADRO NORMATIVO

Decreto legislativo del 10 settembre 2003, n. 276

Decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 150

Decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50

Legge del 21 giugno 2017, n. 96

Circolare Inps del 5 luglio 2017, n. 107

Parere del Ministero del Lavoro dell’8 settembre 2017, n. 5797

Messaggio Inps del 25 settembre 2017, n. 3662

 

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