Anche al personale di volo va applicata la speciale disciplina dettata dal Decreto legislativo n. 151/2001 a tutela e sostegno della maternità e paternità e che impedisce di imporre turni di lavoro notturno per i genitori di figli con età al di sotto dei tre anni.
Il legislatore, infatti, ha inteso offrire alla lavoratrice madre e al lavoratore padre un particolare livello di protezione, in considerazione dell'intenso rapporto che lega il genitore al minore in tenera età.
La normativa richiamata consente loro di sottrarsi al lavoro notturno nei primi tre anni di vita dei figli ed appresta, con l'art. 53 comma 2 del medesimo decreto, una tutela che si esplica non solo assicurando sostegno economico ma anche favorendo la presenza del genitore nel periodo della prima crescita del minore.
Si tratta, in definitiva, di un nucleo minimo di tutela che può essere derogato solamente in melius "da leggi, regolamenti, contratti collettivi, e da ogni altra disposizione" e che tuttavia assicura indistintamente la facoltà di sottrarsi al lavoro notturno che (vietato fino al compimento del primo anno di età del minore) non può essere imposto per tutto il tempo in cui il figlio, sia esso naturale adottivo, non abbia ancora compiuto il terzo anno di età.
E' sulla scorta di tali assunti che la Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 22564 del 26 luglio 2023, ha confermato la decisione con cui la Corte d'appello aveva riconosciuto il diritto di una assistente di volo, all'esonero dal lavoro notturno fino al compimento del terzo anno di età della figlia, con condanna della società datrice di lavoro ad astenersi dall'adibire la lavoratrice ai detti turni.
Secondo la Corte territoriale, il diritto reclamato trovava fondamento nell'art. 53 del D.Lgs. n. 151.
Ebbene, la Cassazione ha confermato le conclusioni rese dai giudici di merito, dopo aver spiegato che l'inapplicabilità al personale di volo dell'aviazione civile delle disposizioni sull'orario di lavoro che disciplinano il lavoro notturno (contenute negli artt. 11 - 15 del D. Lgs. n. 66/2003) non esclude che, a tale personale, debba applicarsi la speciale e sopra richiamata disciplina a tutela e sostegno della maternità e paternità.
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