Lavoro notturno: il genitore vedovo è unico genitore affidatario
Pubblicato il 27 giugno 2014
Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n.
66/2003, non è obbligato a prestare
attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.
Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’
interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha chiarito che
il genitore vedovo con
figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientra tra le possibili figure di “
unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in questione che è finalizzata, principalmente, alla tutela del minore.
Si ricorda che per poter essere esentati dal lavoro notturno, i soggetti che rientrano nei casi previsti dal citato art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, devono manifestare il proprio
dissenso scritto al datore di lavoro entro le
24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione lavorativa.