Lavoro notturno: il genitore vedovo è unico genitore affidatario

Pubblicato il 27 giugno 2014 Ai sensi dell’art. 11, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003, non è obbligato a prestare attività lavorativa notturna la lavoratrice o il lavoratore che sia unico genitore affidatario di figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

Stante quanto sopra, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con l’interpello n. 18 del 26 giugno 2014, ha chiarito che il genitore vedovo con figlio convivente di età inferiore a dodici anni, rientra tra le possibili figure di “unico genitore affidatario” contemplata dalla norma in questione che è finalizzata, principalmente, alla tutela del minore.

Si ricorda che per poter essere esentati dal lavoro notturno, i soggetti che rientrano nei casi previsti dal citato art. 11, D.Lgs. n. 66/2003, devono manifestare il proprio dissenso scritto al datore di lavoro entro le 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione lavorativa.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy