L’art. 22, D.Lgs. n. 151/2015, ha escluso, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, l’aumento del 50% delle sanzioni civili previsto dalla Legge n. 183/2010.
Con circolare n. 129 del 13 luglio 2016, l’INPS ha chiarito che, quindi, dal 24 settembre 2015 le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” saranno quelle previste dalla lettera b), art. 116, Legge 388/2000.
La nuova modalità di calcolo sarà applicata:
Stante quanto sopra, chiarisce la circolare INPS, hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che hanno versato somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la Legge n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella suddetta misura.
Il rimborso va richiesto attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.
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