Nell’ipotesi di regolarizzazione nei soli settori del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare e di assistenza alla persona è consentito l’avvio della procedura di “emersione di rapporti di lavoro”, come stabilito dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”), da parte anche di più datori di lavoro, sino ad un massimo di tre per un numero minimo di ore che, cumulato, corrisponda a una retribuzione non inferiore all’assegno sociale (euro 459,83 mensili).
In tal caso, il contributo forfettario dovuto è suddiviso in ragione del numero dei datori di lavoro, indipendentemente dal numero di ore oggetto del contratto e nel modello F24, utilizzato per il versamento, dovrà essere indicato l’importo frazionato, arrotondato in eccesso in caso di decimali.
A chiarirlo è il Ministero dell’Interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 2399 del 24 luglio 2020.
Il datore di lavoro che, nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione, assume il lavoratore è obbligato ad inviare la comunicazione obbligatoria, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro:
Tale comunicazione dovrà contenere i dati essenziali del rapporto di lavoro, avendo cura di indicare, in particolare, un codice fiscale, anche generato provvisoriamente, e la tipologia del permesso di soggiorno, valorizzando, ove non già posseduto dal lavoratore, il campo “in attesa di permesso di soggiorno”.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore sia sprovvisto di codice fiscale, il datore di lavoro, per poter inviare la comunicazione obbligatoria al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, dovrà attendere, accedendo sul sito internet attraverso il quale ha inviato l’istanza di regolarizzazione, di visualizzare il codice fiscale provvisorio che sarà attribuito dall’Agenzia delle Entrate, sulla base di un elenco fornito dal Ministero dell’Interno.
Qualora, nelle more della procedura di emersione o regolarizzazione, su istanza del datore o del lavoratore, venga segnalata la sopravvenuta interruzione del rapporto di lavoro, gli Sportelli unici daranno priorità a tali procedure, convocando le parti per formalizzare la conclusione di tale rapporto.
L’interruzione, ad esempio, può avvenire per causa di forza maggiore: rientra in tale ipotesi il caso di decesso dell’assistito o del datore di lavoro o quello della cessazione o fallimento dell’azienda.
In tale fattispecie è consentito il subentro di un componente del nucleo familiare del defunto o di un altro datore di lavoro, eventualmente anche modificando il rapporto di lavoro, purché si resti nell’ambito dei settori previsti dall’art. 103, co. 3 del “Decreto Rilancio” e sussistano gli altri requisiti previsti dalla norma.
Nel caso del lavoro domestico, invece, non è previsto il subentro né il trasferimento del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità. Pertanto, in tali casi da parte del datore di lavoro andrà fatta una comunicazione di cessazione e una di “nuova” assunzione, utilizzando uno dei canali previsti dall’INPS.
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