Lavoro nero, contributo forfettario inammissibile senza domanda

Pubblicato il 31 maggio 2021

Inammissibile la domanda di emersione lavoro nero in caso di mancato pagamento del contributo forfettario di cui all’art. 103, co. 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020. A renderlo noto è l’INPS, con la circolare n. 79 del 28 maggio 2021, fornendo anche gli adempimenti informativi e contributivi per i periodi per i quali non è dovuto il contributo forfettario e contribuzione dovuta nel caso di inammissibilità della domanda o di rigetto dell’istanza.

Emersione lavoro nero, la disciplina

L’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/2020, al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della diffusione del contagio da COVID-19 e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, ha previsto, per i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero per i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno, la possibilità di:

ovvero,

I datori di lavoro interessati hanno potuto inoltrare l’istanza di emersione a decorrere dal 1° giugno 2020 e sino al 15 agosto 2020.

Lavoro irregolare, pagamento del contributo forfettario

Nelle ipotesi di emersione di rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani, comunitari o extracomunitari, già instaurati prima della istanza di regolarizzazione, l’art. 103, co. 7, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2020 prevede che il datore di lavoro è tenuto al:

L’importo del contributo forfettario che il datore di lavoro è tenuto a versare è pari, per ciascun mese o frazione di mese, ai seguenti importi:

Il contributo forfettario è riscosso dall’Agenzia delle Entrate.

Lavoro nero, domanda inammissibile in caso di mancato contributo

Come precisato in premessa, il mancato versamento del contributo forfettario di 500,00 euro e del contributo previsto dal Decreto 7 luglio 2020 comportano l’inammissibilità dell’istanza e/o il mancato accoglimento.

Non possono essere accolte le domande di emersione inoltrate da datori di lavoro che svolgono attività con un codice Ateco diverso da quelli contenuti nella tabella di cui all’allegato 1 del già richiamato Decreto 27 maggio 2020.

Inoltre, non possono essere oggetto di dichiarazione di emersione i lavoratori già individuati come “lavoratori in nero” a seguito di accertamenti ispettivi o per i quali si sia già proceduto alla notifica di addebiti in data precedente al 1° giugno 2020, data a decorrere dalla quale il datore di lavoro poteva presentare l’istanza di emersione.

Si ricorda, al riguardo, che l’art. 8, co. 5, del Decreto 27 maggio 2020 dispone che “in caso di inammissibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa, non si procederà alla restituzione delle somme versate a titolo di contributi forfettari”.

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