Lavoro. Le istruzioni operative sull’obbligo di chiamata del lavoro intermittente

Pubblicato il 29 giugno 2013 In merito all'entrata in vigore del decreto ministeriale 27 marzo 2013, 3 luglio 2013, che prevede l’ingresso a regime della modalità obbligatoria di comunicazione della chiamata del lavoro intermittente a partire dallo stesso giorno, il Ministero del Lavoro è intervenuto con nuovo documento di prassi per definire le modalità operative del suddetto nuovo adempimento.

Si tratta della circolare n. 27/2013 del 27 giugno, con la quale vengono illustrate le modalità di comunicazione e trasferimento dei dati relativi alla chiamata di lavoro intermittente, alla luce anche del decreto direttoriale n. 238 del 25 giugno 2013, con il quale è stato adottato il modello UNI-Intermittente da utilizzare ai fini delle suddette comunicazioni.

Il Dicastero, dopo aver ricordato che tale comunicazione non sostituisce in alcun modo la comunicazione preventiva di assunzione, costituendo di fatto un nuovo adempimento, ricorda che esso può essere assolto sia dal datore di lavoro che dai soggetti che per legge sono abilitati ad effettuare le comunicazioni in loro nome e per loro conto (c.d. soggetti obbligati).

Grazie all’utilizzo del modello UNI-Intermittente, previsto all’articolo 3 del decreto 27 marzo 2013, i dati relativi sia al datore di lavoro che effettua la comunicazione che del lavoratore utilizzato sono individuati con certezza, dovendosi trasmettere: il codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica del datore di lavoro, il codice fiscale del lavoratore, il codice di comunicazione del modello UNILAV cui la chiamata si riferisce e la data di inizio e fine della prestazione.

La circolare riepiloga, inoltre, le tre modalità di comunicazione che sono:

- l’inoltro via email all’indirizzo di posta elettronica certificata intermittente@mailcert.lavoro.gov.it;
- l’invio tramite il servizio informatico messo a disposizione sul portale cliclavoro;
- l’invio di un sms ad un numero appositamente adibito, che però viene riconosciuta come modalità “eccezionale”, utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

Infine, in caso di malfunzionamento del servizio informatico, è prevista la possibilità di inviare il modello UNI-Intermittente al numero di fax della competente Direzione territoriale del lavoro.

Con l’entrata in vigore del decreto ministeriale, nulla cambia circa il regime sanzionatorio. Per cui, come disposto dal Dlgs n. 276/2003, in caso di violazione dei suddetti obblighi, la sanzione amministrativa da applicare può variare da 400 a 2.400 euro in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
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