I Garanti europei della privacy riuniti nel Gruppo "Articolo 29", al fine di sfruttare le potenzialità delle reti sociali e delle nuove tecnologie senza violare la privacy dei lavoratori, hanno approntato un documento che definisce un quadro dei principi fondamentali ed esempi concreti per il corretto trattamento dei dati in ambito professionale che tiene conto sia della normativa vigente che delle novità introdotte dal Regolamento UE 2016/679 che si applicherà a partire dal maggio 2018.
Nel documento i Garanti hanno evidenziato la necessità del rispetto della vita privata, della libertà e della dignità di ogni lavoratore, indipendentemente dal tipo di contratto applicato allo stesso.
Da qui scaturisce l’obbligo di informazione sulle modalità di trattamento dei dati personali in maniera chiara, semplice ed esaustiva, soprattutto quando siano previste forme di controllo del lavoratore, che comunque dovranno essere rispettose anche delle norme nazionali.
Inoltre, ogni trattamento deve essere proporzionato alla finalità perseguita e deve essere limitato quanto più possibile l'uso dei dati personali.
Per quanto concerne l’introduzione di strumenti e tecnologie necessarie per ridurre i rischi di attacchi informatici e la diffusione di informazioni riservate, i Garanti ne riconoscono l’utilità ma ricordano il divieto di spiare la posta dei dipendenti o la loro navigazione internet da cui scaturisce l’obbligo di mettere in atto misure preventive.
L'eventuale consultazione o il monitoraggio dei social network devono essere limitati ai soli profili professionali, escludendo la vita privata di dipendenti o candidati all'assunzione per evitare discriminazioni vietate.
Infine, per favorire il corretto utilizzo degli strumenti e delle policy aziendali nel rispetto della privacy dei lavoratori, i Garanti invitano i datori di lavoro a offrire connessioni WiFi ad hoc ed a definire spazi riservati – su computer e smartphone, su cloud e posta elettronica - dove possono essere conservati documenti o inviate comunicazioni personali, non accessibili al datore di lavoro se non in casi assolutamente eccezionali.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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