La Federalberghi ha chiesto al Ministero del Lavoro se, in virtù di quanto disposto dal Legislatore all’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015 - ai sensi del quale “sino all'emanazione dei decreti richiamati dalle disposizioni del presente decreto legislativo, trovano applicazione le regolamentazioni vigenti” - sia ancora possibile, in relazione alla possibilità di ricorrere a prestazioni di lavoro intermittente, riferirsi a quanto declinato dalla tabella allegata al R.D. n. 2657/1923, recante l’elenco delle attività a carattere discontinuo.
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, con la risposta all’interpello n. 10 del 21 marzo 2016, ha ricordato che - ferme restando le c.d. ipotesi soggettive di cui all’art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015- il ricorso a prestazioni di lavoro intermittente è disciplinato dalla contrattazione collettiva.
In assenza della contrattazione collettiva spetta al Ministro del Lavoro, con apposito decreto, individuare i casi di utilizzo del lavoro intermittente.
Il D.M. 23 ottobre 2004, emanato in forza della previgente normativa, ammette la stipulazione dei contratti in questione con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657.
Conclude, quindi, il Ministero evidenziando che tale Decreto è da considerarsi ancora vigente proprio in forza dell’art. 55, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, e, di conseguenza, è possibile rifarsi alle ipotesi indicate dal R.D. n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.
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