Lavoro intermittente escluso dalla contrattazione collettiva

Pubblicato il 18 dicembre 2014 La Fondazione Studi dei CdL, con il parere n. 7 del 17 dicembre 2014, ha chiarito il suo orientamento in forza del quale, qualora la contrattazione collettiva pattuisca che il lavoro intermittente non sia applicabile al settore specifico, tale scelta equivale ad una non determinazione delle esigenze contrattuali, alla stregua di un silenzio del CCNL.

Conseguentemente per tali settori, nel silenzio del contratto collettivo, il contratto di lavoro a chiamata sarà applicabile per lo svolgimento delle attività previste dalla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923.

Infatti, per i Consulenti del Lavoro, dal comma 1 dell’art. 43, D.Lgs. n. 276/2003, non si evince alcuna delega alla contrattazione collettiva con la quale la stessa possa precludere l’utilizzo di tale istituto in un settore specifico.

Il legislatore, in effetti, delega alla contrattazione collettiva di entrare nel merito della reale necessità di utilizzo, per cui quest’ultima dovrebbe specificare quali sono i casi di puntuale applicazione nel settore.

D’altra parte il D.M. 23 ottobre 2004 - con cui il Ministero del Lavoro ha individuato, in via provvisoria, le attività per le quali sia applicabile il contratto a chiamata, in via sostitutiva rispetto alla determinazione della contrattazione collettiva, richiamando le attività previste dalla tabella allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657 - nelle premesse, evidenzia la carenza di puntuali indicazioni da parte delle organizzazioni e associazioni sindacali “in ordine all’individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare, nei diversi settori produttivi e di servizi, il ricorso al lavoro intermittente”.
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