L’art. 18 del c.d. Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n. 151/2015) ha profondamente modificato la procedura per il lavoro all’estero degli italiani.
La prima modifica è relativa all’abrogazione del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 ottobre 1987, n. 398, il quale prevedeva che i lavoratori italiani disponibili a svolgere attività all'estero dovevano iscriversi in apposita lista di collocamento tenuta dall'Ufficio Regionale del Lavoro del luogo di residenza.
L’Ufficio doveva poi rilasciare apposito nulla osta all'assunzione la quale poteva avvenire con richiesta nominativa.
La norma prevedeva, altresì, che l'iscrizione nella lista per il lavoro all’estero fosse compatibile con quella nella lista ordinaria di collocamento e che il lavoratore che stipulava un contratto per l'estero poteva chiedere di mantenere l'iscrizione nella lista ordinaria.
Sempre a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 151/2015, dal 24 settembre 2015, per quanto concerne le condizioni di lavoro, è necessario che il contratto di lavoro dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero preveda:
Per quanto concerne le idonee misure in materia di sicurezza che vanno garantite al lavoratore italiano da impiegare o da trasferire all'estero e che, ai sensi dell’art. 2 del D.L. 31 luglio 1987, n. 317, vanno previste nel contratto di lavoro, si evidenzia che, in virtù dell’art. 2087 c.c., il datore di lavoro è obbligato al rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica, nonché all'adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore, salvi i casi di comportamenti o atti abnormi ed imprevedibili del lavoratore stesso, ma non di colpa di quest'ultimo.
Tale obbligo sussiste anche nei confronti del lavoratore italiano che lavori nei paesi esteri, sia comunitari che extracomunitari.
Inoltre, il datore di lavoro dovrà applicare le norme di sicurezza italiane anche nel caso in cui nel Paese extraUE dove il lavoratore sia impiegato, gli standard di sicurezza siano inferiori ai nostri.
Le sanzioni previste dal comma 2-bis, del citato D.L. 31 luglio 1987, n. 317, in caso di violazione delle norme in materia di assunzione e trasferimento di lavoratori italiani all’estero, sono state abrogate.
Anche il DPR 18 aprile 1994, n. 346, inerente il regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani, è stato abrogato.
A seguito delle suddette modifiche, così come in passato, le aziende che intendono assumere personale da trasferire all’estero, possono, registrandosi a Cliclavoro, ancora entrare in contatto con cittadini italiani o comunitari residenti in Italia che hanno dichiarato la propria disponibilità ad un'esperienza di lavoro in un Paese extracomunitario.
Non dovrà più, invece, essere chiesta alcuna autorizzazione per cui non sarà necessario avviare la procedura di "Autorizzazione lavoro estero" che era integrata all'interno del portale Cliclavoro e che consentiva di adempiere in maniera semplice all'iter burocratico in vigore fino al 24 settembre 2015.
Importante in materia è la specifica del Ministero del Lavoro (nota prot. n. 20578 del 30 settembre 2015) in forza della quale, a seguito dell’abrogazione della normativa che prevedeva l’obbligo di autorizzazione ministeriale, essendosi estinto il potere autorizzativo in capo all’Amministrazione, l’esercizio dei poteri datoriali è liberalizzato anche con riferimento alle istanze presentate prima del 24 settembre 2015 ma ancora in corso di istruttoria.
Quindi, nel caso in cui le aziende abbiano già presentato domanda di autorizzazione per il lavoro all’estero prima del 24 settembre 2015 ma non abbiano ricevuto alcun provvedimento (l’autorizzazione veniva rilasciata dal Ministero del Lavoro nel termine di 75 giorni dalla presentazione della richiesta, o di 120 giorni in caso di parere preventivo del Ministero degli Affari Esteri per i Paesi a rischio), le stesse, adesso, possono procedere direttamente senza attendere ulteriormente.
Da notare che, qualora il rapporto di lavoro sia regolato dal diritto nazionale, come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 10039 del 5 agosto 2014, il datore di lavoro è, comunque, obbligato ad inviare il modello UNILAV:
Al contrario, se il rapporto di lavoro si instaura all’estero ed è regolato dal diritto locale, la comunicazione obbligatoria non è dovuta.
Nei casi di trasferimento dall’Italia all’estero è, invece, chiaramente dovuta la comunicazione in questione.
Si sottolinea, in questo contesto, che nulla è stato previsto in merito al parere che il Ministero degli Affari Esteri esprimeva, per i Paesi a rischio, sulle richieste avanzate dalle imprese per assumere o per trasferire lavoratori italiani all'estero, il quale dovrebbe quindi essere stato abrogato insieme alla richiesta di autorizzazione.
In assenza di specifiche disposizioni si ritiene che l’azienda possa comunque chiedere al Ministero degli Affari Esteri le informazioni necessarie per la tutela dei propri dipendenti.
Quadro delle norme |
Articolo 2087 c.c. D.L. n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987 DPR n. 346/1994 D.Lgs. n. 151/2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 10039 del 5 agosto 2014 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nota prot. n. 20578 del 30 settembre 2015 |
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