Con messaggio 22 novembre 2021, n. 4079, l’Istituto Previdenziale rende nota la proroga della promozione dei contratti a termine con datori di lavoro nel settore agricolo, a favore dei percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, nonché beneficiari del Reddito di Cittadinanza.
A fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il decreto Rilancio, ha previsto che – limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa – i datori di lavoro del settore agricolo possono stipulare contratti a termine con i percettori delle indennità NASpi, DIS-COLL e del RdC.
Ai sensi del successivo decreto Sostegni-bis, le suddette disposizioni sono applicabili fino alla data del 31 dicembre 2021, ovvero fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2.
La stipula dei contratti a termine dovrà avvenire nel rispetto di determinate condizioni:
Si evidenzia che, ai fini del computo dei 30 giorni, saranno considerate le giornate di effettivo lavoro.
In tal senso, tramite la trasmissione del modello “NASpI-Com”, l’interessato dovrà comunicare all’Inps le giornate in cui il lavoratore abbia effettivamente prestato l’attività lavorativa.
Nel caso in cui i suddetti limiti vengano oltrepassati, le prestazioni di disoccupazione saranno soggette agli istituti del cumulo nonché alla sospensione o decadenza del diritto al beneficio.
I predetti istituti si applicano esclusivamente per la parte di reddito eccedente l’importo di euro 2.000, nonché per i periodi superiori alla durata dei contratti o del rinnovo.
La contribuzione versata è utile per eventuali successive prestazioni di disoccupazione.
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